Amministrazione Straordinaria

Amministrazione straordinaria speciale


L’amministrazione straordinaria speciale è una procedura concorsuale relativamente giovane: essa è stata, infatti, introdotta con nel 2003 in seguito al crac Parmalat con il “Decreto Marzano” (d.l. 23-12-2003 n. 347) ed è stata poi modificata dal d.l. 134/2008 (c.d. Decreto ALITALIA). L’amministrazione straordinaria speciale è stata introdotta per favorire la ripresa di tutte quelle imprese di grandi dimensioni. Tale procedura concorsuale “speciale” si differenzia dall’amministrazione straordinaria “comune” perché mira ad avviare, in maniera più veloce, un programma di ristrutturazione e di risanamento dell’impresa al fine di assicurare la continuazione dell’attività industriale.

Amministrazione straordinaria speciale: a chi si applica

Possono essere assoggettate alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria speciale le imprese che:

  • versino in stato di insolvenza e che quindi siano assoggettate alle disposizioni sul fallimento. Restano dunque escluse da tale procedura tutte quelle imprese che non sono assoggettabili alle procedure concorsuali. Ai fini dell’assoggettabilità all’amministrazione straordinaria speciale si considerano sia le imprese singole che quelle facenti parte di un gruppo di imprese da almeno un anno;
  • abbiano – da almeno un anno - un numero di lavoratori non inferiore a 500;
  • abbiano debiti di ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Amministrazione straordinaria speciale: l’ammissione immediata

Le imprese che siano in possesso dei requisiti appena citati, potranno richiedere l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria speciale. In particolare, tali imprese dovranno inviare una istanza motivata e documentata al Ministro delle attività produttive. Parallelamente, dovranno presentare ricorso al Tribunale nel quale richiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza. E’ il Ministero delle attività produttive che, con decreto, dichiara avviata la procedura, che ammette l’impresa all’amministrazione straordinaria speciale e che nomina il commissario straordinario.

Amministrazione straordinaria speciale: il ruolo del commissario straordinario

A seguito della emanazione del citato decreto, il debitore viene immediatamente spossessato dela gestione dell’impresa che viene affidata al commissario straordinario. Quest’ultimo amministra anche i beni dell’imprenditore insolvente ed acquista la capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali dell’impresa. Il commissario straordinario ha, inoltre, la facoltà di proporre le azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli ai creditori. Tale facoltà è prevista dagli artt. 49 e 91 del D.Lgs. 270 e può essere esercitata anche dopo che sia stata autorizzata l’esecuzione del programma di ristrutturazione. L’unica condizione è che tali azioni comportino un notevole vantaggio per i creditori. Il commissario straordinario può, inoltre, richiedere le operazioni di cessione e di utilizzo dei beni, delle aziende o dei rami di esse purchè conducano alla ristrutturazione dell’impresa stessa. L’autorizzazione per le citate operazione viene rilasciata dal Ministero delle attività produttive.

Amministrazione straordinaria speciale: la dichiarazione dello stato di insolvenza e il programma di ristrutturazione

E’ il Tribunale l’unico organo competente a dichiarare – con sentenza - lo stato di insolvenza dell’imprenditore. Contestualmente dovrà essere stilato il programma di ristrutturazione che dovrà tener conto delle posizioni di tutti i creditori (specialmente i piccoli risparmiatori) e che dovrà essere presentato dal commissario straordinario al Ministro. Nello stesso tempo, il commissario presenta al Giudice una relazione della quale descrive le cause dell’insolvenza ed effettua un’analisi estimativa dell’0elenco dei creditori e delle attività dell’impresa. Qualora il Ministro non autorizzi l’esecuzione del programma di ristrutturazione, il Tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria speciale in fallimento, dopo aver sentito il commissario straordinario.

Amministrazione straordinaria speciale e proposta di concordato

E’ possibile che, nel programma di ristrutturazione, sia prevista la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato. Quest’ultimo può prevedere anche forme di pagamento diverse dal denaro. Nel momento in cui viene presentata la proposta di concordato, si interrompe la procedura di accertamento del passivo dinanzi al Giudice Delegato. La proposta di concordato dovrà, in ogni caso, essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il concordato deve essere approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel momento in cui la proposta viene approvata, il Tribunale emana sentenza con cui approva il concordato. La procedura di amministrazione straordinaria speciale si conclude nel momento in cui la sentenza che approva il concordato passa in giudicato.

Amministrazione straordinaria speciale: la ristrutturazione di imprese del settore agro-alimentare

Una particolarità è prevista dalla Legge per le imprese che operano nel settore agro-alimentare. Per questa categoria di imprese, infatti, l’autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione spetta al Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.


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