Amministrazione Straordinaria

Amministrazione straordinaria: la procedura


L'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale disciplinata dal decreto legislativo 270/99. L’istituto giuridico dell’amministrazione straordinaria entra in gioco nel momento in cui il dissesto finanziario e la crisi economica in cui versa un’impresa sono talmente gravi da comportare ricadute sul piano economico e sociale. L’amministrazione straordinaria, in definitiva, mira a salvaguardare l’impresa che viene dunque considerata come un “bene giuridico” da tutelare per garantire la conservazione della produttività, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale e l’occupazione all’interno dell’impresa stessa.

Amministrazione straordinaria: i soggetti cui si applica la procedura concorsuale

Le imprese (anche individuali) che sono assoggettabili al fallimento possono accedere all’amministrazione straordinaria. Ai fini dell’assoggettabilità dell’impresa alla procedura concorsuale in esame, sono necessari i seguenti requisiti:

  • l’impresa deve avere un numero non inferiore alle duecento unità di lavoratori;
  • l’impresa deve avere debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia del totale dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio;
  • l’impresa deve essere stata dichiarata insolvente;
  • l’impresa dichiarata insolvente deve avere concrete “prospettive di recupero”. In particolare, il recupero dell’impresa potrà concretizzarsi secondo le seguenti modalità:
  1. mediante la ristrutturazione economica e finanziaria dell’azienda suffragata e sostenuta da un programma di risanamento di durata non superiore a due anni”;
  2. mediante la cessione dei complessi aziendali suffragata e sostenuta da un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno.

Amministrazione straordinaria, procedura: la dichiarazione dello stato di insolvenza

Il primo passo che conduce all’attivazione dell’amministrazione straordinaria è l’accertamento e la dichiarazione dello stato di insolvenza dell’impresa. E’ il Tribunale del luogo in cui ha sede principale l’impresa che, su ricorso dell’imprenditore (oppure di uno o più creditori, del Pubblico Ministero o d’ufficio) che dichiara lo stato di insolvenza con sentenza. Nella sentenza, inoltre, il Tribunale nomina il Giudice delegato per la procedura, nomina i commissari giudiziali e ordina all’imprenditore di effettuare una serie dI adempimenti necessari per il buon andamento della procedura concorsuale. Contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza dell’impresa, chiunque può proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale che l’ha pronunciata.

Gli effetti della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sono peculiari: la Legge ha infatti stabilito l’inefficacia rispetto ai creditori di eventuali pagamenti di debiti (sorti precedentemente alla dichiarazione) effettuati dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza. L’inefficacia, ovviamente, non “colpisce” i pagamenti che siano stati autorizzati dal Giudice delegato.

La procedura dell’amministrazione straordinaria

Una volta dichiarato lo stato di insolvenza dell’impresa, il commissario giudiziale deposita una relazione nella quale stigmatizza le cause che hanno condotto alla crisi dell’azienda. Nella stessa relazione, il commissario giudiziale è chiamato ad esprimere una valutazione motivata circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla Legge per l’ammissione all’amministrazione straordinaria. Il commissario giudiziale provvede poi a depositare, insieme alla relazione, la seguente documentazione:

  • stato analitico e stima delle attività;
  • Elenco nominativo dei creditori con eventuali cause di prelazione e crediti;

Effettuato il deposito, il Tribunale dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria con decreto oppure dichiara aperta la procedura fallimentare, nel caso in cui sussistano le condizioni. In caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il Tribunale adotta oppure conferma i provvedimenti ritenuti necessari per consentire al commissario giudiziale l’esercizio dell’attività d’impresa. Ciò fino a quando non sarà nominato il commissario straordinario: è a quest’ultimo, infatti, che è poi affidata la gestione dell’impresa nonché l’amministrazione dei beni dell’imprenditore che versa in stato di insolvenza.

Una volta nominato, il Commissario straordinario presenta al Ministro il suo programma di recupero economico e finanziario dell’impresa. Tale recupero – come prima precisato – potrà essere attuato sia attraverso la ristrutturazione sia attraverso la cessione dei complessi aziendali. L’esecuzione del programma presentato dal Commissario Straordinario viene autorizzata dal Ministro con decreto, previo parere del Comitato di sorveglianza. I termini della durata del programma cominciano a decorrere dalla data dell’autorizzazione.

La cessazione dell’amministrazione straordinaria

La procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria cessa nelle seguenti ipotesi:

  • quando l’amministrazione straordinaria sia stata convertita in procedura fallimentare;
  • quando sia stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali;
  • quando sia avvenuta la cessione dei complessi aziendali alla scadenza del termine.

Nelle ultime due ipotesi, il Tribunale dichiara con decreto la cessazione dell’attività di impresa su richiesta de commissario straordinario oppure d’ufficio.

Prima della chiusura, il commissario deve predisporre e presentare il bilancio finale della procedura, con il conto della gestione, insieme ad una relazione del comitato di sorveglianza; in mancanza di contestazioni bilancio e conto della gestione si intendono approvati. Dietro richiesta del commissario straordinario o dell’imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d’ufficio, il tribunale dichiara, con decreto motivato, la chiusura della procedura.


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