Amministrazione Straordinaria

Amministrazione straordinaria banche


L’amministrazione straordinaria delle banche è un istituto giuridico disciplinato dagli artt. 70 e segg. del TUBC. La normativa di riferimento stabilisce che “Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche” in alcuni casi specifici. In particolare, lo scioglimento dei suddetti organi con conseguente nomina di uno o più commissari straordinari assistiti da un comitato di sorveglianza viene effettuato in alcuni casi specificamente stabiliti dall’articolo 70.

Amministrazione straordinaria delle banche: la natura giuridica e la funzione

La natura giuridica e la funzione dell’istituto che stiamo esaminando è ancora discussa sia in dottrina che in Giurisprudenza. C’è chi considera l’amministrazione straordinaria uno strumento sanzionatorio per punire eventuali comportamenti illegittimi mentre c’è chi ritiene che essa sia uno strumento da utilizzare per risanare la banca in crisi.

L’amministrazione straordinaria delle banche: i presupposti ex articolo 70 del TUBC

L’articolo 70 del TUBC prevede lo scioglimento degli organi delle banche nei seguenti casi ovvero quando:

  • risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;
  • siano previste gravi perdite del patrimonio;
  • lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Amministrazione straordinaria delle banche: durata e proroghe

L’amministrazione straordinaria delle banche ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento degli organi. Il suddetto termine ordinario può subire modifiche o deroghe: lo stesso decreto può infatti prevedere un termine più breve oppure la Banca d’Italia può decidere e disporre la chiusura anticipata del periodo di amministrazione straordinaria. In casi particolari, inoltre, la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore a sei mesi.

Amministrazione straordinaria delle banche: la procedura

Stabilisce l’articolo 71 del TUBC che la Banca d’Italia può disporre, con decreto, la rimozione di tutti i componenti degli organi bancari che abbiano funzioni di controllo e di amministrazione nel caso in cui sussista uno dei presupposti indicati dall’articolo 70 del TUBC. Nel provvedimento di rimozione, viene fissata anche la data a partire dalla quale ha inizio la rimozione degli organi. Successivamente, la Banca d’Italia provvede a convocare l’assemblea della banca per procedere al rinnovo degli organi con funzioni di controllo e di amministrazione.

Amministrazione straordinaria delle Banche: gli organi della procedura

Come prima precisato, la Banca d’Italia provvede a nominare i seguenti organi che si occuperanno dell’amministrazione della banca per tutta la durata dell’amministrazione straordinari:

  • "uno o più commissari straordinari;
  • un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.”

La Banca d’Italia può comunque sempre sostituire oppure revocare i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza. E’ bene sottolineare che, il Legislatore della riforma, ha recentemente introdotto nella normativa di riferimento, specifici requisiti di “onorabilità” degli organi dell’amministrazione straordinaria. Sancisce, infatti, il comma 6 dell'71 del TUBC che “agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell’articolo 26”.

Gli organi dell’amministrazione straordinaria delle banche: le funzioni

Stabilisce l’articolo 72 del TUBC che gli organi nominati dalla Banca D’Italia si occupano di “accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti.” La stessa norma sottolinea poi che i commissari sono da considerarsi pubblici ufficiali a tutti gli effetti, nell’esercizio delle loro funzioni. Una volta terminate le loro funzioni, i commmissari straordinari e il comitato di sorveglianza sono tenuti a redigere specifici rapporti sull’attività svolta. Tali rapporti dovranno essere trasmessi alla Banca d’Italia. Quest’ultima provvede a dare notizia – mediante avviso pubblicato sulla G.U. – della chiusura del periodo di amministrazione straordinaria della banca. I commissari, inoltre, redigono il bilancio di chiusura dell’amministrazione che dovrà essere approvato dalla Banca d’Italia.

Amministrazione straordinaria delle banche: la chiusura

L’amministrazione straordinaria può concludersi con il risanamento della situazione economica e, quindi, con il superamento della crisi con conseguente ricostituzione degli organi della banca. In casi particolari, invece, l’amministrazione straordinaria può concludersi con la liquidazione coatta della banca.


News correlate



Isotta Fraschini, nessuna offerta all'orizzonte
Notizie > Amministrazione Straordinaria



Crediti prededucibili in amministrazione straordinaria
Notizie > Amministrazione Straordinaria