Pignoramenti

Alcune riflessioni sul pignoramento


Il pignoramento Equitalia si avvale di regole che devono essere comunque rispettate. Se ciò non accade, la procedura di riscossione e di pignoramento sarebbe sottoposta a vizi che andrebbero eccepiti con il legale, andando a proporre opportune azioni di opposizione davanti al Giudice competente.
Le regole fondamentali della procedura di riscossione esattoriale prevedono innanzitutto che il pignoramento venga comunicato attraverso notifica anche al debitore; inoltre, se dalla notificazione della cartella di pagamento (o delle cartelle di pagamento) è passato più di un anno, è necessario, prima di andare avanti con il pignoramento, che venga notificato al debitore un secondo atto denominato avviso di mora perchè il debitore possa pagare, anche a rate, al fine di evitare l’esecuzione ed il pignoramento.
Se non viene notificato né l’avviso di mora (ove dovuto), né l’atto di pignoramento, si sarebbe in presenza di violazioni di regole che renderebbero viziata la procedura di pignoramento eseguita ai danni del debitore.
Se i debiti con Equitalia fossero solo del debitore bisogna evidenziare che non potranno essere pignorate somme e beni di soggetti terzi al rapporto debitorio. Tutto ciò può essere opposto innanzi al giudice competente.

I limiti previsti dalla legge

Ci sono dei limiti specifici al pignoramento: laddove si parla di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile è di un decimo per stipendi o pensioni fino a 2.500 euro; in questa ipotesi, perciò, l’importo che può essere pignorato è al massimo di 250 euro al mese.
Se lo stipendio o la pensione sono più alti, allora cresce anche la quota che può essere pignorata (un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro fino ad arrivare a un massimo di un quinto se si superano i 5 mila euro mensili).
Se il pignoramento viene eseguito anche sulle somme depositate sul conto corrente, esso non può includere l’ultimo stipendio o pensione che deve restare sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore. Potrebbe accadere che Equitalia ha pignorato le somme che ci sono sul conto dando istruzioni alla banca di riferimento affinché Le resti sempre disponibile l’ultima pensione accreditata e limitando poi il pignoramento alla parte pignorabile indicata dalla legge. Per verificare che tali limiti siano stati rispettati, è importante accertarlo dall'atto di pignoramento.

Pignoramento di autoveicoli

Il nuovo procedimento di esecuzione forzata sull'automobile prevede che i beni vengano direttamente individuati attraverso i registri del PRA, Pubblico Registro Automobilistico.
A questo punto, individuato l’automezzo, l’ufficiale giudiziario invia al proprietario-debitore un avviso in cui c'è l'intimazione di consegnare il mezzo, entro 10 giorni, con tutti i documenti, all’IVG, l’Istituto Vendite Giudiziario, che sarà poi delegato dal giudice alla vendita del bene pignorato.
Se il debitore non va a consegnare in modo spontaneo il mezzo, dopo i 10 giorni l’auto non può più circolare e, se viene “pescata” su strada dalla polizia, scatta il sequestro in via forzosa del mezzo e della carta di circolazione, con la consegna di questi all’IVG.
Una volta che l’IVG ha ricevuto in consegna il bene ne assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Entro 30 giorni da questa comunicazione il creditore è tenuto a iscrivere a ruolo il pignoramento dell’autoveicolo, pena l’estinzione del pignoramento stesso.

Cosa succede se, neanche dopo i 10 giorni, il debitore consegna l’auto pignorata e il creditore, nonostante non abbia ricevuto la comunicazione dell’IVG, iscriva ugualmente a ruolo il pignoramento

Una recente ordinanza del Tribunale di Mantova parla chiaro. Ci può essere la vendita di un bene mobile (pur registrato) senza la consegna fisica del bene. Ma il giudice, si è chiesto chi potrebbe arrivare ad acquistare un bene come l'automobile senza che questa sia materialmente sotto la propria disponibilità. Allora il tribunale ha deciso di concludere in modo diverso,prevedendo una norma di ultima introduzione  secondo la quale, quando risulta che non è più possibile raggiungere un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo si va ad ordinare la chiusura anticipata del processo esecutivo.

L'importanza di questo provvedimento

Il provvedimento appena sottoposto a commento, dunque, spiega a chiare lettere che, nel momento in cui il giudice si accerti della mancata consegna del mezzo all’IVG, non può che estinguere il procedimento per infruttuosità proprio per via della probabilità di liquidazione del bene pari, ormai, allo zero.


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