Esecuzioni

Alcune novità in materia di Equitalia


Nei casi di ricorso da parte del contribuente che ha contestato il mancato invio della seconda raccomandata, il fisco dovrà emettere la cartolina con l’avviso di ricevimento.
Si sostiene che sia nulla e, dunque, inesistente, la notifica della cartella esattoriale fatta da Equitalia se il postino l’ha consegnata al familiare convivente e poi non ha spedito la seconda raccomandata all’effettivo destinatario con viene avvisato del precedente recapito nelle mani del parente. Il contribuente ha vinto il ricorso anche se questa spedizione susseguente è stata effettuata ma il fisco non è riuscito a produrre, in giudizio, la relativa cartolina con l’avviso di ritorno che va a provare per l'appunto tale adempimento (magari è andata smarrita negli archivi). Insomma, cercare di spingere sull’amministrazione finanziaria a volte premia.
Ciò viene fuori da una nuova sentenza  della Commissione Tributaria Provinciale di Bari. La notifica degli atti impositivi potrebbe essere inviata anche a persona convivente col destinatario dell’atto, quando quest’ultimo non si trovi all'interno della casa. In questa ipotesi, però, la notifica viene perfezionata attraverso la ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario; spetta quindi a Equitalia, producendo l’avviso di ricevimento, dimostrano a tutti gli effetti di aver spedito anche tale comunicazione, oltre alla prima. La mancata prova del perfezionamento di tutte le formalità previste dalla normativa va a comportare l’inesistenza della notificazione. Da ciò ne consegue che: tutto il procedimento è come se non fosse mai venuto fuori e il contribuente si libera dall’obbligo di dover pagare la cartella.

Quando può essere considerata valida la cartella esattoriale effettuata nelle mani dei conviventi

La notifica della cartella esattoriale, attraverso il servizio postale, che viene iniviata ai familiari conviventi in assenza del destinatario può essere valida solo se ricorre quanto segue:

  • l’avviso di ricevimento del piego spedito a mezzo del servizio postale contiene l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario nel luogo indicato sulla busta che ha contenuto l’atto da notificare
  • il destinatario dell’atto viene informato dell’avvenuta notificazione attraverso la lettera raccomandata.

Si può impugnare l’avviso della presa in carico della riscossione

La sentenza in commento ha sottolineato un altro importante principio. Nel caso di avviso di accertamento cosiddetto “esecutivo”, che viene inviato dall’Agenzia delle Entrate, non c’è più bisogno – successivamente alla recente riforma – dell’emissione di una cartella esattoriale. In ogni caso Equitalia è tenuta a inviare una raccomandata con la quale viene comunicato al contribuente la presa in carico della somma affidatagli dall’Agenzia delle entrate. Ebbene, stando a quanto sostiene il giudice pugliese questo atto dell’Agente della riscossione è impugnabile, perché ha per oggetto una richiesta di pagamento al contribuente.

In materia di riscossione esattoriale il termine è di cinque anni e non già di dieci

Se non vi è opposizione, per quanto tempo è valida la cartella di pagamento? La questione dei termini entro cui Equitalia riesce a far valere il proprio credito che viene inserito nella cartella esattoriale notificata al contribuente, ma che da questi non è stata mai opposta, crea sempre scompiglio. Da un lato l’amministrazione finanziaria proprio come alcuni tribunali,  scrive nei propri atti difensivi, che l’Agente per la Riscossione ha dieci anni di tempo (dalla data di consegna della cartella al debitore) per poter espropriare. Molte sentenze dicono qualcosa di diverso e scrivono che il termine di prescrizione della cartella esattoriale sia quello (più breve) di cinque anni. Tra tali pronunce c'è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia

Che cosa dice?

Se il contribuente, pur avendo ricevuto correttamente la notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia, che si disinteressa di impugnarla davanti al giudice (entro i 60 giorni previsti per legge), va a subire un’esecuzione forzata potrà far valere la prescrizione – e quindi opporsi al pignoramento – se, nel frattempo, sono passati dalla avvenuta notifica, cinque anni.

La questione del termine decennale

Equitalia fa riferimento ad una norma del codice civile che, stabilisce in via generale, la prescrizione decennale tutte le volte in cui il creditore agisce a causa di una sentenza di condanna. La cartella di Equitalia può essere equiparata o meno a una sentenza di condanna?
Possiamo sicuramente dire che è un titolo esecutivo e, dunque, ha la stessa efficacia della sentenza, soprattutto se non opposta entro i termini di legge dal contribuente.
Invece, secondo alcuni giudici, tra cui c'è la CTP di Pavia qui in commento, è che la prescrizione decennale non può essere applicata alle cartelle di Equitalia per impossibilità di equiparazione tra le due fattispecie.
La cartella di pagamento, si allontana da una sentenza, ed è molto simile a un atto di precetto, preparatorio all’esecuzione forzata.
Quindi, la prescrizione decennale può essere applicata, nei confronti di Equitalia, solo ed esclusivamente quando il suo diritto di credito sia divenuto oggetto di una sentenza passata in giudicato.


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