Affitto dell’azienda in fallimento Parte 1
Un’alternativa all’esercizio provvisorio è proprio l’affitto dell’azienda del fallito.
Il primo comma dell'art. 104 bis l.f. infatti, dice che tale ipotesi su iniziativa del curatore può essere avanzata anche prima della presentazione del programma di liquidazione, nel qual caso può accadere che il curatore metta in evidenza le probabili opportunità per affittare l’azienda del fallito. Anche qui sarà necessaria la proposta del curatore, il parere favorevole del comitato di creditori e il decreto del giudice delegato, come abbiamo già avuto modo di vedere in altre ipotesi.
Il giudice delegato potrà, quindi, deliberare a favore dell’affitto dell'azienda del fallito per intero o di un suo singolo ramo, ma solo se sia utile al fine della vendita dell'azienda o di parti della stessa. Attraverso questa operazione si mantiene intatto il complesso aziendale, si percepiscono i canoni versati dall’affittuario e si prevede che l’unico responsabile per i debiti contratti durante l’affitto sia l’affittuario, anche nel caso in cui ci sia una retrocessione dell’azienda al fallimento.
L’affittuario potrebbe essere l'acquirente dell'azienda, e potrebbe quindi accadere che l'affitto gli venga accordato in vista di un suo possibile acquisto. Ed è per questo che l'art. 104 bis comma 5 prevede la possibilità di concedere un diritto di prelazione all'affittuario.