Legge Fallimentare

Accordo di ristrutturazione dei debiti


Proposta contrattuale

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è un contratto che può intervenire tra l’imprenditore e i suoi creditori al fine di gestire la crisi d’impresa
Detto contratto, al fine di esplicare gli effetti protettivi attribuitigli dalla legge, necessita di una omologazione da parte dell’autorità giudiziaria. 
Vediamo, nell'approfondimento di oggi, la normativa applicabile alla citata fattispecie giuridica.
 

Richiesta di omologazione

Secondo quanto previsto dall’art. 182 bis L.F., infatti, l’imprenditore in stato di crisi, può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161, ossia la documentazione richiesta nell’ipotesi di concordato preventivo, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori, purché questi rappresentino almeno il 60% dei crediti.
L’accordo di ristrutturazione, poi, deve essere accompagnato da una relazione redatta da un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini: 
  • entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; 
  • entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. 
Riassumendo, è quindi possibile distinguere 2 fasi
  • fase stragiudiziale: è caratterizzata dalle trattative intercorse tra l’imprenditore e i creditori al fine di trovare una soluzione transattiva;
  • fase giudiziale: successiva alla fase stragiudiziale che si sostanza nell’omologazione
 

La pubblicazione dell’accordo 

Una volta raggiunto l’accordo, questo deve essere pubblicato nel registro delle imprese ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Attraverso la pubblicazione viene dato modo a chiunque di prendere visione dell’accordo
Inoltre, la pubblicazione è importante perché: 
  1. dalla data della pubblicazione e per 60 giorni: i creditori per titolo e causa anteriori a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
  2. entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione
L’omologazione avviene ad opera del Tribunale il quale vi provvede, decise le opposizioni, in camera di consiglio con decreto motivato.
È bene precisare che solamente attraverso la verifica e l’omologazione da parte dell’autorità giudiziaria, è possibile evitare le azioni revocatorie, in virtù dell’esimente prevista dall’art. 67, 3 comma, lettera e), L.F.
 

Effetto protettivo prima dell’accordo 

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive appena citato può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo.
A tal fine è necessario depositare presso il tribunale competente una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori  che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del professionista circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. 
In questo caso, invero, l’istanza di sospensione verrà pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. 
 

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