Pignoramenti

Accertamento del credito se manca il terzo pignorato


La nuova Legge di Stabilità ha modificato anche l’art. 548 c.p.c. In questo articolo cercheremo di riflettere su un altro degli aspetti importanti toccato dalla riforma, ovvero, se il pignoramento riguarda crediti di lavoro ex art. 545 co. 3-4 c.p.c. ed il terzo non compare in udienza, ciò corrisponde ad una non contestazione del credito pignorato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione forzata sul provvedimento di assegnazione.

E’ importante riflettere sul seguente punto: la mancata collaborazione del terzo diventa oggetto di sanzione. La sanzione consiste nel riconoscimento di quanto è stato indicato dal creditore. Il punto è abbastanza controverso.

La prima lettura della norma, che sembra anche quella più accettabile, potrebbe essere che la mancata contestazione produca i suoi effetti solo se l’individuazione del credito è precisa. Dunque l’effetto di riconoscimento si andrà a realizzare solo con l’esatta individuazione del rapporto credito-debito tra debitore e debitori.

Alcuni, però, ritengono che una interpretazione in tal senso sia fin troppo esigente. Di conseguenza premono per l’alternativa, ovvero, interpretare la locuzione in questo senso: il credito che sarà assegnato o venduto è quello nel limite massimo del credito per il quale si procede. A ciò si riferisce Fabio Valerini nelle sue due interpretazioni possibili che stiamo appunto osservando in questo articolo.

Quest’ultima opzione per non essere ovvia ed inutile, necessita di ulteriori specificazioni.

Sarebbero dunque possibili delle incertezze non tanto sulla tipologia del rapporto credito-debito, o sul titolo da intendersi come risarcimento del danno, stipendio, quanto sull’entità o anche su altri elementi dello stesso. Tale cosa non andrebbe ad ostacolare la procedura, giacchè l’assegnazione avverrebbe, in questo modo, entro la concorrenza del credito complessivo dell’istante.

Neanche questa tesi, però, convince. Infatti, essa lascia una via d’apertura per diversi problemi, compreso il calcolo della misura esatta del credito pignorabile. Non se ne conosce, dunque l’ammontare. Come è possibile trovare una soluzione? E’ necessaria senza ombra di dubbio un’indicazione esatta e comprovata da parte del creditore, di quelle che sono le somme dovute dal terzo al debitore, in difetto di ciò, l’idea che il giudice accolga la domanda del creditore, resta alquanto dubbia.


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