L'istituzione dell'Ente di Riscossione
Una tra le novità prevista dalla Legge di stabilità 2017 (Legge n. 232/2016) collegata al decreto fiscale n. 193/2016 è l’eliminazione, dal 1 luglio 2017, del Gruppo Equitalia.
Dal predetto periodo, infatti, il Gruppo Equitalia sarà sciolto e, per la relativa attività di riscossione, sarà istituito l’ente pubblico economico “Agenzia delle Entrate – Riscossione” che accorperà le funzioni di riscossione con quelle attuali di accertamento dell’Agenzia delle entrate. Detto organismo, si specifica, sarà sottoposto alle direttive e al controllo del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’art. 1 del predetto decreto, infatti, così recita: “1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito a far data dal 1º luglio 2017 un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti […]”
Pignoramento del conto corrente
Tra poco meno di un mese, quindi, l’ente Equitalia verrà sciolto.
Novità saranno previste, quindi, anche per quanto riguarda il pignoramento da parte del citato ente di riscossione del conto corrente dei debitori.
Nello specifico, si potrà parlare di novità legate alle tempistiche nel reperire informazioni e dati riguardanti rapporti di lavoro e più in generale, tutte le informazioni detenute dall’INPS. Detti dati, infatti, saranno immediatamente accessibili e reperibili dall’ Agenzia delle Entrate – Riscossione poiché quest’ultima, diversamente da Equitalia, avrà libero accesso alle banche dati dell’Inps e all’Anagrafe Tributaria.
Orbene, in questo modo l’Agenzia delle Entrate non dovrà più richiedere informazioni a terzi ed i contribuenti saranno privati delle somme dovute dal Fisco attraverso pignoramenti effettuati direttamente sul conto corrente, sia che si tratti di pignoramento dello stipendio che della pensione.
E’ quanto stabilito dall’art. 3 del d.l. 193/2016 che enuncia che: “ 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.”
Nel caso in cui a dover riscuotere i soldi sia il Fisco, infatti, non sarà richiesta l’autorizzazione del Giudice, come di norma è richiesta per il normale pignoramento presso terzi, in quanto sarà possibile applicare il procedimento previsto dall’art. 72-bis del D.P.R.602/1973. La norma in questione, infatti, prevede la possibilità per l’agente per la riscossione di procedere con il pignoramento dei crediti che un terzo detiene nei confronti del debitore dell’erario e di chiedere direttamente al terzo l’assegnazione di tali somme.
La cartella esattoriale verrà, quindi, equiparata all’atto di precetto.
Sulla base di quanto previsto per questo specifico procedimento, l'atto di pignoramento presso terzi potrà contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.
Non viene previsto, quindi, il passaggio dal Giudice dell’Esecuzione che interverrà solo in caso di opposizione al pignoramento. Conseguentemente, non vi sarà nessuna ordinanza di assegnazione dell’Autorità Giudiziaria. Il terzo, quindi, provvederà ad effettuare il versamento in base a quanto indicato nell’atto ricevuto dall’agente della riscossione. Nel caso in cui il terzo non adempia nel termine assegnato, è previsto che l'agente per la riscossione debba procedere con la procedura esecutiva prevista dal codice di procedura civile agli art. 543 e ss..