Liquidazione Coatta Amministrativa

Interruzione processo liquidazione coatta amministrativa


La liquidazione coatta amministrativa è una delle procedure concorsuali più utilizzate nella prassi: essa ha finalità liquidative e può essere applicata soltanto a determinate categorie di imprese (come, ad esempio, le imprese assicurative, bancarie, agli enti pubblici…) individuate da norme speciali.

Cos’è la liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa, in particolare, è una procedura alternativa rispetto al fallimento ed ha come finalità quella di liquidare i beni dell’imprenditore per soddisfare gli interessi dei creditori nel pieno rispetto della par condicio creditorum. La liquidazione coatta amministrativa si pone l’obiettivo di tutelare – oltre agli interessi dei creditori – anche l’interesse pubblico collegato alla natura dell’impresa il cui stato di insolvenza potrebbe compromettere l’interesse dello Stato ad una economia solida e fiorente.

La liquidazione coatta amministrativa e gli effetti sulle cause pendenti

Nel momento della sua apertura, la procedura della liquidazione coatta ha un notevole impatto sulla “vita” dell’impresa e può riflettersi su alcune situazioni giuridiche preesistenti. Ci riferiamo, in particolare, agli eventuali giudizi pendenti nei quali l’imprenditore si sia costituito in giudizio.

Ebbene, l’apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa non può che riflettersi anche sulle cause pendenti poiché la messa in liquidazione fa perdere la capacità di stare in giudizio del legale rappresentante dell’impresa.

La messa in liquidazione coatta amministrativa interrompe i giudizi pendenti?

Come appena precisato, nel momento in cui viene aperta la procedura della liquidazione coatta amministrativa, il legale rappresentante dell’impresa perde la capacità di stare in giudizio. Ebbene, la perdita della capacità di stare in giudizio non determina – nella liquidazione coatta amministrativa – l’interruzione dei giudizi pendenti.

Al riguardo, è necessario citare l’articolo 200 della Legge Fallimentare che disciplina espressamente questa ipotesi. La citata norma, al comma 2, stabilisce che: “Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore”.

Ebbene, la lettera della Legge è chiara e non lascia spazio a dubbi: la messa in liquidazione coatta amministrativa non determina l’interruzione delle cause pendenti poiché la rappresentante processuale viene conferita al commissario liquidatore con tutte le conseguenze tipiche del caso. Ciò vuol dire che è al commissario liquidatore che la controparte dovrà opporre tutte le eccezione che avrebbe potuto proporre all’impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

Come si sarà potuto notare la disciplina dei giudizi pendenti nell’amministrazione straordinaria è profondamente diversa rispetto al fallimento. In quest’ultimo caso, infatti, l’articolo 43 della Legge Fallimentare stabilisce espressamente che: “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”.

La Giurisprudenza e l’interruzione del processo nella liquidazione coatta

Numerose sono le sentenze pronunciate in Giurisprudenza che hanno affrontato la problematica della perdita della capacità di stare in giudizio a seguito di messa in liquidazione coatta amministrativa. Interessante è, ad esempio, la sentenza n. 2527/2004 pronunciata dalla Corte di Cassazione che ha sottolineato che: “La messa in liquidazione coatta amministrativa di una società configura l'evento della perdita della capacità di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., atteso che, a norma dell'art. 200 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato comporta (fra l'altro) la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore (…) della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale”.

Ancora, a favore della prosecuzione dei giudizi pendenti si colloca la sentenza n. 1010/2004 con cui la Corte di Cassazione stabiliva che: “A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale”. La Corte di Cassazione, nella citata sentenza, prende espressamente posizione contro l’interruzione dei giudizi pendenti in seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell’impresa.

La Suprema Corte sottolineava infatti che: “l'eventuale costituzione in giudizio del commissario liquidatore pone rimedio alla perdita di capacità della parte evitando l'interruzione del processo”.