Legge Fallimentare

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Il ruolo del Curatore 

Una volta dichiarato il fallimento, tutto passa nelle mani del curatore fallimentare attraverso una nomina che avviene con la sentenza di fallimento.
Il curatore, infatti, assume un ruolo molto importante  e complesso nella procedura fallimentare e, per questo motivo, sono richieste particolari caratteristiche per la sua iscrizione nell’apposito registro, stante anche la veste di pubblico ufficiale che gli viene attribuita durante l’esercizio delle sue funzioni dall’art. 30 L.F.
L’obiettivo primario perseguito dal curatore è principalmente l’interesse generale ad una corretta gestione del fallimento.
 

Requisiti e divieti alla nomina

La Legge Fallimentare individua solamente alcune categorie di professionisti che possono assurgere alla qualifica di curatore.
Vediamo nel dettaglio quali sono.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 28 L.F., possono essere chiamati a svolgere la funzione di curatore:
  • avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
  • studi professionali associati o società tra professionisti, in questo caso dovrà essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  • coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali sempre che non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Una volta nominato, il curatore deve, entro 2 giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, accettare l’incarico. 
Se non accetta l’incarico entro il predetto termine? In questo caso, il Tribunale provvederà d’urgenza alla nomina di altro curatore.
Ciò detto occorre precisare che vi sono alcuni casi in cui è fatto assolutamente divieto assumere la qualifica di curatore. 
Non potrà, difatti, essere nominato tale: 
  • il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito;
  • i creditori del fallito;
  • chi ha concorso al dissesto dell’impresa: è opportuno precisare che prima della riforma intervenuta con il D.L. 83/2015 era previsto il termine di due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Ora non è previsto nessun limite temporale.  
  • chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
 

Competenze 

Secondo quanto stabilito dall’art. 31 L.F. il curatore ha “l’amministratore del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.”
La legge, quindi, prevede in capo a questo soggetto principalmente il compito di amministrare il patrimonio del fallimento. 
Lo stesso deve mirare alla soddisfazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare con la conservazione e la liquidazione del patrimonio del debitore, ovviamente, sotto la supervisione sia del Giudice delegato che del Comitato dei Creditori
Sebbene i suoi poteri non riguardino solo la liquidazione della massa fallimentare, particolare importanza assume la predisposizione del programma di liquidazione dei beni del fallimento, contenente anche le decisioni sull’esercizio provvisorio dell’impresa, sulla proposizione delle azioni revocatorie e recuperatorie, sulla valutazione delle proposte di concordato.
E’, quindi, possibile definire il curatore quale organo centrale che indirizza in modo autonomo, pur sotto la supervisione del comitato dei creditori, le scelte di convenienza dell’intera procedura. 
Nell’esercizio delle sue funzioni il curatore può delegare ad altri specifiche operazioni, ovviamente, previa autorizzazione da parte del comitato dei creditori. In questo caso dovrà tener conto del corrispettivo riconosciuto a tali soggetti ai fini della liquidazione del compenso finale allo stesso spettante.  
Il curatore è tenuto a redigere apposita relazione nella quale deve individuare le cause che hanno condotto al fallimento. Tale relazione va depositata nel termine di sessanta giorni dalla sentenza di fallimento e va integrata ogni sei mesi relativamente alle operazioni svolte. 
 

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