Legge Fallimentare

Vanti un credito verso un soggetto fallito? Compensalo


La compensazione nel fallimento è possibile

Anche in caso di intervenuto fallimento è data la possibilità al creditore del soggetto fallito di compensare il suo credito con i debiti del fallito stesso
Cosa si intende per compensazione? Attraverso la compensazione un soggetto, che sia nello stesso tempo creditore e debitore di un altro, rinuncia ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di cui è creditore, in cambio della liberazione dall’obbligo di eseguire la prestazione per la quale è debitore.
Detta opportunità in ambito fallimentare è prevista dall’art. 56 L.F..
Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce in merito il Legislatore. 
 

Compensazione in caso di fallimento - Art. 56 L.F. 

Come noto, secondo quanto stabilito dall’articolo 56 L.F. “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.”
Condizione imprescindibile richiesta dalla norma in oggetto ai fini della compensazione è che entrambi i crediti siano sorti necessariamente prima del fallimento
E’ possibile affermare, quindi, che la compensazione prevista in caso di fallimento può essere considerata come una sorta di compensazione legale con una differenza fondamentale: rispetto a questa ultima, infatti, non è richiesto che i crediti siano esigibili, quindi scaduti prima della dichiarazione di fallimento. 
 

Requisiti necessari

Come anticipato, la compensazione credito-debito in sede fallimentare richiede che i rispettivi crediti siano: 
  • omogenei: devono quindi avere ad oggetto entrambi una somma di denaro o una determinata quantità di cose infungibili; 
  • sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento: non è quindi necessario che siano esigibili. Per la compensazione è sufficiente che entrambi i crediti traggano origine da fatti o atti anteriori alla dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal momento in cui avviene la loro quantificazione e la loro eseguibilità. Quindi, la dichiarazione per far valere la compensazione ex art. 56 L.F. può essere emessa dal creditore anche dopo l'apertura della procedura concorsuale.
Orbene, le condizioni indicate dalla legge per la compensabilità devono essersi verificate prima della dichiarazione di fallimento
Secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21784/2015 “La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.”
 

Modalità di attuazione della compensazione 

Le modalità per far valere la compensazione ex art. 56 L.F sono:
  • insinuarsi al passivo fallimentare con la richiesta di compensazione;
  • proporre la compensazione in un giudizio ordinario come eccezione riconvenzionale, anche senza aver insinuato il credito al passivo.
 

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