Legge Fallimentare

Riforma fallimento: i gruppi di imprese


Il gruppo di imprese

Come noto, la L.155/2017 attribuisce al Governo il compito di riformare la disciplina della gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza.
In particolare, all’art. 3 prevede novità con riferimento al “gruppo di imprese”. 
Vediamo nell’approfondimento odierno cosa è previsto dalla riforma in questione. 
 

Novità per le società del gruppo 

Per la prima volta viene disciplinato il “gruppo di imprese”. 
La ratio di questa disposizione è quella di permettere lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza alle società di un medesimo gruppo
La riforma in questione, quindi, prevede l’introduzione di una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli art. 2497 c.c. ss. nonché di gruppo cooperativo paritetico di cui all’art. 2545 septies c.c..
Tutto ciò deve essere corredato dalla presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo prevista per le società controllate e collegate ex art. 2359 c.c.
Andranno, inoltre, prescritti specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti al gruppo al fine di informare le varie imprese sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali. 
L’organo di gestione della procedura, poi, avrà il potere di richiedere alla CONSOB informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo. Potrà poi richiedere alle società finanziarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate. 
 

Unità del ricorso 

Le imprese del gruppo sottoposte alla giurisdizione del Giudice italiano che si trovano in crisi o sono insolventi, avranno la facoltà di proporre con unico ricorso:
  • domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti;
  • domanda di ammissione al concordato preventivo;
  • domanda di liquidazione giudiziale.
In ogni caso si prevede l’autonomia delle rispettive masse attive e passive di ciascuna impresa, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse. 
Nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali in Italia o all’estero, dovranno essere stabiliti obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure. 
 

Concordato preventivo di gruppo  

Il secondo comma dell’art. 3 prende in considerazione la gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo. 
Nel caso in questione dovranno essere previsti: 
  • la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale;
  • il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
  • la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;
  • gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
  • l’esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura; 
  • i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intra-gruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato. 
 

La procedura di liquidazione giudiziale 

Al terzo comma del citato articolo, invero, viene presa in considerazione l’ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo. 
In questa ipotesi dovranno essere previsti: 
  • la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
  • un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo; 
  • l’attribuzione al curatore di una serie di poteri specifici, esercitabili nei confronti di imprese non insolventi del gruppo cui fanno parte le società in crisi. 
Nello specifico il curatore potrà:
  1. azionare rimedi contro operazioni antecedenti l’accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse da una impresa del gruppo, in danno dei creditori:
  2. esercitare le azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c.
  3. promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;
  4. nel caso in cui ravvisi l’insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese. 
 

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