Legge Fallimentare

Le nuove procedure di allerta della crisi


Intercettazione tempestiva e composizione assistita delle crisi: Better safe than sorry

Prima di analizzare compiutamente una delle principali novità della Riforma fallimentare - gli “strumenti di allerta” – occorre ripercorrere il quadro normativo dal quale questa novella ha trovato origine, partendo dalla normativa della Commissione Europea. La Raccomandazione n.2014/135/UE dettata in tema di Restructuring e Insolvency, nell’intento di armonizzare la legislazione degli Stati membri, si poneva come obiettivo precipuo quello di individuare norme minime di indirizzo in materia di “quadro di ristrutturazione preventiva” da avviare con tempestività, assicurando al debitore un controllo della gestione corrente e la possibilità di chiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali. Nel nostro ordinamento, l’intento della normativa europea, è stato recepito dai lavori della Commissione Rordorf la quale, nello schema di delega al governo, prefigurava gli strumenti di allerta come tesi ad “incentivare l’emersione anticipata delle crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitori e creditori”.

L’idea di fondo che ha animato la commissione era che il miglior modo per affrontare una crisi è prevenire, agire prima che la situazione diventi irreversibile. L’intercettazione tempestiva di questi sintomi di malessere societario presuppone tuttavia una definizione giuridica del concetto di crisi, definizione che, stante l’ermeticità dell’art. 160 comma 3 L.F., è stata ampliata nello schema di decreto legislativo ed individuata in uno “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” (art.2.1 lett. a)). Ciò considerato, va rilevato che l’avvio delle procedure di allerta non è direttamente collegato al verificarsi della crisi, ma al ricorrere di “indicatori della crisi” da intendersi quali eventi sintomatici di “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale, finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore” (art.13). La profilazione degli indici di crisi è una delle novità più salienti in materia e giunge sino a prevedere non solo la revisione su base triennale di questi indicatori ad opera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC), ma anche la possibilità riconosciuta al debitore/impresa che non ritenga adeguati gli indici elaborati, di elaborarne di maggiormente idonei (previa specifica delle ragioni di inadeguatezza nella nota integrativa al bilancio di esercizio).

Al manifestarsi di questi indicatori, ne consegue uno specifico onere di segnalazione in capo a particolari soggetti:

  • a) agli organi di controllo societari, revisori contabili e sindaci, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni (art.14);
  • b) ai creditori pubblici qualificati quali l’Agenzia dell’Entrate, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (a pena di inefficace del titolo di prelazione spettante sui crediti) e l’Agente della Riscossione delle imposte (a pena di inopponibilità del credito) (art.15).

Il successo di questo tipo di procedure dipende esclusivamente da una seria presa di coscienza dei debitori: tanto prima si agisce, tanto prima si riescono a ridurre le conseguenze pregiudizievoli. È stato quindi prefigurato un sistema di misure premiali di natura patrimoniale e di responsabilità personale, da riconoscersi in capo a quei soggetti che “auto-segnalano” le circostanze di crisi entro 6 mesi dal verificarsi degli indicatori. Queste, a norma dell’art. 25, sono:

  • a) riduzione degli interessi e delle sanzioni connessi ai debiti fiscali;
  • b) non punibilità del reato di bancarotta semplice e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare;
  • c) proroga del termine fissato per il deposito delle domande di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sempre nell’ottica di incoraggiare il debitore/impresa ad avvalersi delle procedure di allerta, a queste è stata data veste stragiudiziale svolgendosi avanti ad un costituendo organo presso le Camere di Commercio, Artigianato, Industria e Agricoltura (cd. OCRI). La procedura ha avvio su segnalazione/istanza del debitore o dei soggetti qualificati, ricevuta la quale l’OCRI convoca i medesimi e, quando la società ne sia provvista, i componenti dell’organo di controllo, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, in un’audizione riservata e confidenziale al fine di:

  • a) adottare le misure più utili a porre rimedio alla crisi;
  • b) adottare, qualora richieste, le misure protettive necessarie per concludere le trattative pendenti (art.20);
  • c) fissare – su istanza del debitore – un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi di impresa.

Nel caso in cui alla luce delle giustificazioni da questi fornite, l’OCRI ritenga che non sussista la crisi o che all’imprenditore non si applichino gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione; in caso contrario individua insieme al debitore le possibili misure idonee a porvi rimedio e fissa il termine entro il quale egli deve riferire in ordine alla loro attuazione. Scaduto il termine fissato e qualora permanga lo stato di crisi, il debitore potrà presentare istanza di composizione assistita della crisi.

Se il debitore non compare in audizione o, pur comparso, non deposita l’istanza per la proroga del termine per la ricerca di una soluzione concordata, l’OCRI notizia il p.m. presso il tribunale competente, il quale – se ritiene fondata la notizia di insolvenza – potrà presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ex art.38. La procedura dovrà concludersi entro il termine di sei mesi dal suo avvio, in difetto di una positiva soluzione stragiudiziale prenderà avvio la procedura giudiziaria.

Le procedure sin qui analizzate non si applicano alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa europea, coerentemente alla previsione di cui all’art. 4.1 lett.a) della legge delega. Un sistema articolato che permette, se azionato in modo tempestivo, di prevenire la crisi e quindi lo stato di insolvenza. Better safe than sorry.


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