Legge Fallimentare

Le misure premiali nella procedura di allerta


Le misure premiali 

Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle procedure di allerta disciplinate dall’art. 4 della legge delega n. 155/2017. 
Vediamo, oggi, quali sono i benefici previsti in caso di attivazione della citata procedura e a chi spettano.
L’art. 4 lettera h), dispone che nell’ambito del procedimento di allerta siano previste delle misure premiali per l’imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura. 
Prima di scoprire in cosa consistano effettivamente questi benefici, vediamo cosa significa ricorrere “tempestivamente” alla procedura. 
 

Tempestività

Il requisito della tempestività ricorre quando l’imprenditore, nei sei mesi dall’emersione della crisi (delineata attraverso gli indicatori della crisi che dovranno essere definiti in modo dettagliato in sede di emanazione dei decreti legislativi) abbia: 
  • adito l’organismo della composizione della crisi;
  • richiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale
 

Natura 

Vediamo ora in che cosa consisteranno queste misure premiali. 
Partendo dalla diversa natura andranno previste misure:
  • di natura patrimoniale;
  • di natura personale.
Tra quelle di natura personale, che si concretizzeranno in termini di responsabilità personale, andranno ricomprese:
  • se il danno patrimoniale cagionato è di speciale tenuità: la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare. 
  • nel caso in cui il danno patrimoniale sia più significativo: un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati. 
  • una riduzione congrua degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa.
 

Misure premiali organi di controllo 

Anche per gli organi di controllo delle società andranno previste misure premiali dal momento che l’attivazione tempestiva potrebbe in ogni caso prevenire l’insolvenza e/o contribuire alla riduzione della crisi. 
In particolare, saranno previsti dei benefici per detti organismi nel caso in cui si attivino tempestivamente sia rivolgendosi all’organo di amministrazione, segnalando ogni circostanza idonea a pregiudicare la continuità, sia presso l’organismo di composizione della crisi, in caso di omessa o inadeguata risposta dell’organo di amministrazione.
In particolare verrà esclusa la responsabilità solidale con gli amministratori per i danni maturati successivamente alla segnalazione attuata all’organismo di composizione della crisi e all’organo di amministrazione.
 

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