Legge Fallimentare

La riforma fallimentare tocca anche il sovraindebitamento


Sovraindebitamento

In un precedente approfondimento abbiamo già parlato della materia inerente al sovraindebitamento, procedura di composizione delle crisi disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Anche in relazione a questa categoria la legge delega n. 2681 ha previsto delle modifiche
Vediamo quanto previsto dall’art. 9 del citato disegno di legge. 
 

Riordino e semplificazione 

Il Senato ha delegato il Governo al fine di procedere al riordino ed alla semplificazione della disciplina del sovraindebitamento. 
L’obiettivo perseguito è quello di rendere più agevole l’accesso alla procedura a soggetti non rientranti nella disciplina della liquidazione giudiziale. 
Tutto ciò prende le mosse dal principio generale cui dovrà attenersi il Governo, indicato all’art. 2 lettera e) il quale afferma che dovrà essere assoggettato “al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive.” In particolare dovrà essere "assimilato il trattamento dell’imprenditore che dimostra di rivestire un profilo dimensionale inferiore ai parametri determinati dall’art. 1 l.f. a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all’art. 9 della legge delega."
Il ddl prevede, poi, l'applicazione della procedura da sovraindebitamento anche ai soci illimitatamente responsabili. 
Dovranno essere, inoltre, individuati criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia, unificando quindi attività liquidatorie di beni intestati a più persone. 
 

Favorita la continuità aziendale

Secondo quanto previsto dalla legge delega, poi, andranno disciplinate soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal debitore, prevedendo altresì modalità per la loro eventuale conversione in soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore. 
Al debitore-consumatore sarà consentita solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l’insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore. 
Dovrà essere attribuita anche ai creditori e al p.m. l’iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento. 
 

Ampliamento dei casi esdebitazione e preclusioni

La legge delega amplia l’accesso all’esdebitazione ammettendo anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell’accordo. 
Viene permesso, inoltre al debitore meritevole, che purtroppo non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta
Tuttavia nel caso in cui dovessero sopravvenire utilità entro 4 anni, il debitore avrà l’obbligo di pagare il debito.
Il disegno di legge prende in considerazione anche casi di preclusione alla procedura.
In particolare dovrà essere precluso l’accesso alle procedure a quei soggetti:
  • già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
  • che abbiano beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • nei casi di frode accertata.
 
 
 

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