Legge Fallimentare

La continuazione dell’impresa nonostante il fallimento


Esercizio provvisorio dell’impresa 

L’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito è un istituto teso a favorire l’emersione dell’azienda dallo stato di crisi in cui si trova. Viene permesso, a determinate condizioni, di non provvedere all’immediata liquidazione dei beni del soggetto fallito, consentendo bensì la prosecuzione dell’attività in costanza di procedura al fine di conservare il valore aziendale dell’impresa. 
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
 

Disposizione della continuazione ad opera del Tribunale 

Secondo quanto stabilito dall’art. 104 L.F., con la sentenza dichiarativa di fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami d’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
Viene consentito, quindi, all’impresa di proseguire l’esercizio nonostante l’apertura del fallimento.
La norma non indica i soggetti che possono subire un danno. Deve quindi presumersi che oltre ai creditori potranno subire un danno anche terzi come ad esempio dipendenti, clienti e fornitori.
Al fine di permettere l’esercizio provvisorio devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:
  • con l’arresto dell’attività deve sorgere un danno grave;
  • l’esercizio provvisorio non deve arrecare danno ai creditori.

 

Proposta successiva del curatore  

La prosecuzione dell’attività può essere disposta anche in un momento successivo alla sentenza di fallimento. 
Per momento successivo si intende un qualsiasi momento durante la procedura fallimentare. 
In questo caso è attribuito un potere di iniziativa in capo al curatore
Il secondo comma dell’art. 104 L.F., infatti, dispone che successivamente su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami d’azienda, fissandone la durata. 
 

Informazione e rendiconto 

Il curatore ha l’obbligo di informare costantemente gli organi della procedura controllando l’andamento dell’esercizio di impresa.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, deve convocare il comitato dei creditori, almeno ogni 3 mesi, per informarlo sull’andamento della gestione. Il comitato deve pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio. 
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. 
In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio. 
 

Cessazione dell’esercizio provvisorio

L’esercizio provvisorio può cessare in due occasioni: 
  1. se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. 
  2. il Tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. 

 

Sorte dei contratti pendenti

Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. 
In questo caso si applicherà quindi la disciplina di cui all’art. 72 L.F. 
I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione
In merito la Giurisprudenza, una sentenza tra tante n. 4303/2012, ha precisato che “In caso di esercizio provvisorio dell'impresa fallita, ai fini della prededucibilità dei crediti occorre distinguere se essi siano riferiti al periodo anteriore al fallimento o alla pendenza dell'esercizio provvisorio o successivi al termine dell'esercizio provvisorio. Mentre i crediti relativi a quest'ultimo periodo sono prededucibili soltanto nel caso in cui il curatore al termine dell'esercizio provvisorio abbia optato per il subentro nel contratto, i crediti relativi alla pendenza dell'esercizio sono sempre sicuramente prededucibili. Infine, per quelli sorti anteriormente, la loro prededucibilità dipende dal fatto che, al termine dell'esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto.”
 

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