Legge Fallimentare

Il commissario giudiziale


La figura garante nel concordato

La figura del commissario giudiziale è possibile riscontrarla nella procedura di concordato preventivo.
Il commissario giudiziale può essere definito quale figura di garanzia per i creditori
Vediamo nello specifico il ruolo e le principali funzioni dell’organo testè citato. 

 

Garante nella fase prenotativa del concordato preventivo con riserva

Successivamente alla riforma intervenuta nel 2013, è prevista la possibilità, in caso di concordato in bianco, di nomina anticipata del commissario giudiziale già nella fase “prenotativa” del concordato.
L’art. 161, comma 6 l.f., infatti, prevede che con decreto motivato che fissa il termine entro il quale il debitore deve presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione, il Tribunale può nominare il commissario giudiziale. 
In questa fase, quindi, la nomina è facoltativa: è infatti rimessa alla discrezionalità del Tribunale. 
Nella prassi, tuttavia, l’autorità giudiziaria, con l’obiettivo di evitare eventuali abusi del concordato con riserva, sempre più di frequente provvede a nominare il commissario, al fine di verificare l’attività svolta dal debitore in questa fase preliminare. 
 

Figura assimilabile al curatore nel fallimento 

All’art. 165 l.f., il legislatore attribuisce il ruolo di pubblico ufficiale al commissario giudiziale, per quanto attiene lo svolgimento delle sue funzioni. 
La Legge fallimentare, inoltre, richiama le norme relative alla disciplina prevista per il curatore fallimentare 36, 37, 38 e 39 in tema di nomina, revoca, responsabilità e compenso. 
Per quanto riguarda la nomina il commissario giudiziale deve rivestire alcune qualifiche di professionalità e rispettare condizioni di incompatibilità richieste anche per il curatore al quale approfondimento si rimanda. 
 

Controllo della documentazione presentata dal debitore

Successivamente alla proposta di concordato, poi, il commissario giudiziale effettua un generale controllo sull’operato del debitore e sulla documentazione da quest’ultimo depositata. 
Nello specifico, procede innanzitutto alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili presentate, apportando le necessarie modifiche. 
Redige, inoltre, l’inventario del patrimonio del debitore. In alcuni casi, poi, può richiedere al giudice la nomina di uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. 
Stende, altresì, una relazione particolareggiata:
  • sulle cause del dissesto;
  • sulla condotta del debitore;
  • sulle proposte di concordato;
  • sulle garanzie offerte ai creditori.
Il commissario deve anche riferire in merito alle utilità che in caso di fallimento possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. 
Nel caso in cui verifichi che il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti in frode, il commissario riferisce direttamente al Tribunale il quale apre il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato. 
 

Funzione di informazione ai creditori

Una funzione di informazione viene attribuita al citato professionista all’art. 165 l.f. il quale stabilisce che Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. 
 

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