Legge Fallimentare

Competenza tribunale fallimentare


Competenza per materia 

Secondo quanto stabilito dall’art. 24 l.f. il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore. 
La norma in oggetto, quindi, si riferisce alla competenza per materia del tribunale fallimentare. 
La ratio della disciplina in oggetto è quella di assicurare l’unitarietà della procedura fallimentare. 
Vediamo, nell’approfondimento odierno, cosa si intende per “azioni che derivano dal fallimento”.
 

Azioni che derivano dal fallimento 

Questa formulazione non indica in modo preciso quali siano le azioni in oggetto. 
Purtroppo risulta molto generica. 
Ai sensi dell’art. 24 l.f., per azione che deriva dal fallimento deve intendersi quella azione che senza la procedura di fallimento non sarebbe mai sorta o che a causa del fallimento subisce una modifica
Orbene, per azioni derivanti dal fallimento, per cui opera la competenza inderogabile del tribunale fallimentare, devono intendersi quelle azioni che incidono in qualche modo sul patrimonio del fallito.
Devono, quindi, considerarsi di competenza del Tribunale fallimentare oltre alle azioni che traggono origine direttamente dal fallimento, anche quelle che incidono sulla procedura. 
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerate azioni derivanti dal fallimento:
  • azione revocatoria ex art. 66 e 67 l.f.;
  • impugnazioni;
  • azioni rivolte contro il curatore per responsabilità;
  • controversie che possono sorgere per contratti in corso di esecuzione durante il fallimento; 
  • azioni promosse dal curatore per recuperare somme della procedura.
 

“Vis attractiva” del foro concorsuale 

Per meglio comprendere quali azioni possono essere ricomprese nel generale novero delle azioni derivanti dal fallimento è possibile far riferimento a statuizioni provenienti da Giudici di merito.
In primo luogo, ci si è chiesto se anche le controversie proposte per far valere delle azioni di simulazione compiute dal fallito possono essere ricondotte alla competenza del tribunale fallimentare. 
Il Tribunale di Venezia, ad esempio, con sentenza del 25.11.2015, ha statuito che: “In tema di società e procedure concorsuali, la domanda di simulazione assoluta rientra tra il novero delle azioni di competenza del Tribunale Fallimentare in quanto azione tendente alla ricostruzione del patrimonio del fallito. Difatti, detta azione, volta a recuperare alla massa gli assets dell'impresa "in bonis", non configura, controversia industrialistica o societaria tale da attrarre la causa nella competenza del Giudice Specializzato.”
Ci si è interrogati, inoltre, in merito alle controversie instaurate dal locatore, nei confronti della curatela del fallimento del conduttore. 
Sono di competenza del tribunale fallimentare?
Nello specifico, il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 02.10.2015 ha enunciato che: “Riguardo alla controversia instaurata dal locatore, nei confronti della curatela del fallimento del conduttore - per denunciare l’inadempienza del conduttore ed ottenere la risoluzione del rapporto, nonché la condanna del convenuto al pagamento dei canoni o al risarcimento dei danni - la competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare dev’essere affermata limitatamente alla seconda domanda che ha ad oggetto un credito verso la massa, mentre la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento resta disciplinata dalle ordinarie regole di competenza, in quanto esula dalle previsioni dell’art. 24 l. fall. e non è soggetta alla "vis attractiva" della competenza sulla domanda accessoria.
 
 
 

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