Legge Fallimentare

Azzeramento delle posizioni debitorie fallimentari: l’esdebitazione


Sgravio dei debiti 

Molto spesso capita che, nonostante la chiusura del fallimento, alcuni creditori concorsuali rimangano insoddisfatti
Il Legislatore, attraverso il beneficio dell’esdebitazione, permette al fallito persona fisica, all’esito della liquidazione del patrimonio, di liberarsi dei debiti residui relativi a detti creditori. 
Orbene, vediamo nel dettaglio il citato istituto previsto, tuttavia, solamente per il fallito persona fisica la cui ratio è quella di permettere a quest’ultimo di iniziare una nuova attività imprenditoriale eliminando, quindi, le posizioni debitorie fallimentari
 

Requisiti per accedere al beneficio 

L’art. 142 L.F. stabilisce le condizioni che devono sussistere in capo all’imprenditore fallito persona fisica affinché possa accedere al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Preliminarmente, requisito fondamentale per poter richiedere la concessione del beneficio in oggetto è la soddisfazione, almeno parziale, dei creditori concorsuali.  
In merito, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 17386/2015 ha attribuito al giudice un potere di valutazione discrezionale quanto alla portata effettivamente satisfattiva delle ripartizioni statuendo che: “Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, l’art. 142 L.F., attribuisce al prudente apprezzamento del giudice la valutazione discrezionale sull’effettiva portata satisfattiva delle ripartizioni, valutazione che non può riferirsi al mero dato quantitativo dei creditori soddisfatti e che, dunque, si sottrae a qualsiasi automatismo.” 
Appurato ciò, il Tribunale al fine di concedere il beneficio, deve verificare che il debitore:
  • abbia cooperato con gli organi della procedura per lo svolgimento delle operazioni, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili all’accertamento del passivo
  • non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • non abbia violato le disposizioni di cui all’art. 48 L.F. il quale prevede in capo al debitore l’obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza di ogni genere riguardante i rapporti ricompresi nel fallimento; 
  • non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la domanda
  • non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 
  • non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività di impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione

Non operatività

L'esdebitazione non opera:
  • per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari
  • per le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;
  • per i debiti derivanti dal risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
  • per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
 

Procedimento 

Al ricorrere dei requisiti sopra indicati il Tribunale con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il Curatore ed il Comitato dei Creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, che vengono così estinti. 
Il ricorso e il decreto del Tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e chiunque altro interessato possono proporre reclamo a norma dell’art. 26 L.F..   
 

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