Fallimento

Un fallimento chiuso può essere riaperto? Ebbene sì!


La riapertura del fallimento 

Abbiamo già visto, in un precedente approfondimento, i casi in cui un fallimento può chiudersi
Orbene, nell’ipotesi in cui dopo la chiusura del fallimento alcuni creditori siano rimasti insoddisfatti, sarà possibile, al ricorrere di alcune condizioini, richiedere la riapertura del fallimento
Vediamo oggi, quindi, se e con quale modalità può essere riaperto un fallimento precedentemente dichiarato chiuso. 
 

I casi previsti dall’art. 121 L.F. 

Nei casi previsti dai numeri 3 e 4 dall’art. 118 L.F., ossia quando sia avvenuta la ripartizione integrale dell’attivo ma parziale o in caso di assoluta insufficienza dell’attivo fallimentare, il tribunale può ordinare che il fallimento già chiuso venga riaperto alle seguenti condizioni:
  • quando risulta che dal patrimonio del fallito esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento, ad esempio quando si rinvengano beni di cui non era nota l’esistenza oppure quando beni di valori irrilevanti hanno subito una rivalutazione
  • quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi
La possibilità di riapertura, però, è soggetta a precisi limiti temporali. 
Il Legislatore ha previsto che l’istanza di riapertura debba intervenire entro 5 anni dal decreto che ha disposto la chiusura del fallimento. 
Da chi può essere richiesta la riapertura?
L’istanza di riapertura può pervenire sia dal debitore che da qualunque creditore.
Al ricorrere di tutte le condizioni sopra richiamate, il Tribunale può accogliere o meno l’istanza presentata.
In caso di rigetto, emetterà decreto motivato.
Nel caso in cui, invero, accolga la richiesta di riapertura, emetterà sentenza in camera di consiglio con la quale: 
  1. richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo. 
  2. stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell’art. 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. 
La sentenza così emessa può essere reclamata ex art. 18 L.F..
 

Coesistenza di vecchi e nuovi creditori 

Secondo quanto stabilito dall’art. 122 L.F. “I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.” 
Ciò significa che, innanzitutto il curatore dovrà inviare un nuovo avviso ex art. 92 L.F. a tutti i creditori, compresi anche i creditori già insinuati nel precedente fallimento, specificando a questi ultimi che nel caso in cui non intendano modificare la domanda già presentata e ammessa nel fallimento dichiarato chiuso poi riaperto, sarà sufficiente la precedente domanda e non ne dovrà essere presentata una nuova. 
Pertanto, saranno quindi vagliate nella formazione del nuovo stato passivo:
  • sia le domande nuove di insinuazione;
  • sia le domande integrative dei creditori già ammessi precedentemente.
Invero, le domande dei creditori già ammessi nel precedente fallimento ma che non hanno presentato integrazioni, saranno inserite d’ufficio.   
In caso di presenza di nuovi creditori, poi, il Giudice delegato dovrà tenerne conto nel momento in cui nominerà il Comitato dei creditori.  
 

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori 

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65,67 e 67 bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura, non quindi dalla data della vecchia sentenza di fallimento. 
Sono privi, quindi, di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli compiuti tra i coniugi posti in essere dopo la chiusura del fallimento e prima della riapertura dello stesso.  
 
 
 
 

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