Fallimento

La ripartizione dell’attivo


La ripartizione 

Cosa si intende per ripartizione dell’attivo? 
La ripartizione dell'attivo può essere definita quale suddivisione del ricavato dal fallimento, ossia della somma ottenuta a seguito della liquidazione dei beni del soggetto fallito, tra i creditori concorrenti in maniera proporzionale ai crediti dagli stessi vantati e sempre nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Nel caso in cui il fallimento si chiuda per mancanza di attivo da liquidare, non si farà luogo a detta ripartizione, non permettendo così la soddisfazione dei creditori concorsuali. 
Analizziamo, di seguito, il caso in cui nel fallimento siano presenti beni da liquidare e, pertanto, sia possibile la divisione di quanto ricavato dalla vendita di questi ultimi.
 

Il procedimento di ripartizione 

Normalmente, la ripartizione dell’attivo fallimentare avviene per step con riparti parziali e, solamente alla fine della procedura avviene il riparto finale.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 110 L.F., infatti, il curatore ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. 
A seguito della riforma intervenuta nel 2006, dopo la presentazione del progetto di riparto da parte del Curatore, il giudice delegato non può apportare variazioni. 
Deve limitarsi ad ordinarne il deposito in cancelleria del progetto di ripartizione disponendo che a tutti i creditori compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’art. 98 ne sia data comunicazione mediante l’invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.
Occorre precisare che al riparto partecipano solamente i creditori che risultano dallo stato passivo dichiarato esecutivo, mentre i creditori che hanno presentato domanda tardiva ex art. 101 L.F. partecipano soltanto ai piani di riparto successivi alla loro ammissione
E’ previsto, poi, un termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione sopra citata, entro il quale i creditori possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto, ai sensi dell'art. 36. 
Il progetto di riparto, quindi, può essere reclamato soltanto per violazione di legge, rimanendo esclusa qualsiasi determinazione nel merito. 
Decorso tale termine il Giudice delegato, su richiesta del curatore dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. 
Dichiarato esecutivo il riparto, il curatore provvede, ex art. 115 L.F., al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato.
 

Immutabilità dei riparti 

Il principio di immutabilità dei riparti è stabilito dall’art. 114 L.F. che, come noto, afferma che "I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione."
I conferimenti eseguiti, quindi, non potranno essere ripetuti.
L’eccezione al principio appena citato è costituita dall'ipotesi che sia stata accolta la domanda di revocazione di un credito ammesso.
In questo caso il pagamento dovrà essere considerato come effettuato indebitamente.
La norma citata, per il caso di specie, prevede che "i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore".
 

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