Fallimento

La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza è stata approvata: ora tocca al Governo


Approvazione da parte del Senato 

Ieri è stato approvato definitivamente il disegno di legge n. 2681 che attribuisce delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza
Il Disegno di legge, composto da 16 articoli, è passato a Palazzo Madama con 172 voti a favore, 34 contrari e zero astenuti. 
Secondo il Ministro Orlando detta riforma riveste “portata epocale”.  
Il Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge in oggetto, dovrà adottare uno o più decreti legislativi al fine di riformare:
  • la disciplina delle procedure concorsuali;
  • la disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • il sistema dei privilegi e delle garanzie. 
Vediamo nello specifico alcune delle novità previste dalla legge delega. 
 

Principi cardine

Nel riformare la disciplina delle procedure concorsuali il Governo dovrà attenersi, nell’esercizio della delega, ai seguenti principi. 
In sintesi:
  • il termine “fallimento” dovrà essere sostituito con il termine “liquidazione giudiziale”;
  • dovrà essere eliminata l’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio;
  • dovrà essere introdotta una definizione di stato di crisi, nella sua accezione di probabilità di futura insolvenza
  • per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore dovrà essere adottato un unico modello processuale avente caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, che ammetta l’iniziativa del p.m. in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza;
  • dovrà essere assoggettato al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, senza più alcuna distinzione tra persona fisica o giuridica, consumatore o imprenditore esercente attività commerciale, agricola o artigianale. Rimarranno esclusi solamente gli enti pubblici. Dovranno essere disciplinati distintamente i diversi esiti possibili, relativamente all’apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria assimilando il trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore ai parametri ex art. 1 l.f., a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori ex art. 9 della legge delega;
  • dovrà essere recepita la nozione definita dell’ordinamento dell’Unione Europea di “centro degli interessi principali del debitore”;
  • dovranno essere trattate con precedenza le proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche indiretta tramite un diverso imprenditore, purché la valutazione di convenienza venga illustrata in un piano. La liquidazione giudiziale dovrà essere riservata ai casi in cui non sia proposta una idonea soluzione alternativa; 
  • dovrà essere uniformata e semplificata la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale; 
  • la notificazione degli atti della procedura concorsuale nei confronti del debitore dovrà essere effettuata obbligatoriamente alla p.e.c. del debitore risultante dal registro delle imprese o dall’INI PEC. Nel caso in cui la notifica a mezzo p.e.c. non sia possibile o non abbia esito positivo dovrà essere prevista una procedura telematica alternativa;
  • dovranno essere ridotte durata e costi delle procedure concorsuali;
  • dovrà essere assicurata la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, adeguando gli organici degli uffici giudiziari;
  • dovrà essere istituito presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma societaria, che svolgeranno su incarico del Tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali. 
  • dovranno essere armonizzate le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.
 

Fase di allerta 

Al fine di incentivare l’emersione anticipata dalla crisi ed agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditore, la riforma prevede l’innovativa introduzione di procedure stragiudiziali di allerta e di composizione assistita della crisi, attraverso l’istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura. 
Purtroppo, detta procedura non potrà essere adottata da società quotate in borsa e dalle grandi imprese come definite dall’Unione Europea.
Il citato organismo potrà intervenire sia su istanza del debitore, sia a seguito di segnalazioni ricevute da terzi.
Nel caso in cui il debitore presenti istanza all’istituendo organismo, quest’ultimo dovrà addivenire ad una soluzione concordata tra debitore e creditori massimo entro 6 mesi.
E’, inoltre, previsto che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione debbano assumere l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi di crisi.
Nel caso, invero, in cui il nominato organismo si attivi a seguito di segnalazioni ricevute, questo deve convocare immediatamente in modo confidenziale il debitore al fine di individuare nel più breve tempo possibile le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi. 
La riforma prevede, poi, misure premiali, personali e patrimoniali, in favore dell’imprenditore che ha attivato tempestivamente la procedura di allerta.
 

Concordato preventivo

Grandi novità sono previste in tema di concordato preventivo. 
Saranno privilegiati i concordati con continuità aziendale. 
Infatti, la riforma prevede l’ammissione di concordati preventivi liquidatori solamente nel caso in cui sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori e la proposta assicuri il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. 
Nello specifico, dovrà essere integrata la disciplina di concordato con continuità aziendale prevedendo che il piano potrà contenere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo a questi creditori diritto di voto. 
Andrà, poi, stabilita più dettagliatamente la disciplina della fase di esecuzione del piano, ammettendo la possibilità per il Tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione della proposta concordataria.  
 

Incentivazione di accordi di ristrutturazione e piani di risanamento 

La riforma è volta ad incoraggiare l’adozione di accordi di ristrutturazione dei debiti, di piani attestati di risanamento e di convenzioni di moratoria. 
Il testo, a tal fine, prevede l’estensione della procedura prevista dall’art. 182 septies l.f. all’accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, purché rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee.
Si auspica, quindi, l’assimilazione della disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo. 
 

Funzione del curatore: verrà resa più efficace 

La riforma rafforza ed amplia i poteri attribuiti al curatore nelle procedure di liquidazione giudiziale. 
A titolo esemplificativo, al fine di assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo, il curatore assumerà poteri di accertamento e potrà accedere ad informazioni contenute in banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.
Dovrà essere attribuito al Curatore, inoltre, il potere per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione. 
Dovrà essere, però, assicurata un’adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori delle società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.  
Al curatore dovrà essere attribuita la legittimazione a promuovere o proseguire azioni di responsabilità spettanti ai soci e ai creditori sociali.
Viene prevista la possibilità che le funzioni del comitato dei creditori possano essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche attraverso le modalità del silenzio-assenso. 
La riforma tende, poi, alla massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell’attivo attraverso l’introduzione di sistemi informatici e di vigilanza della gestione liquidatoria e l’introduzione di misure volte a garantire all’insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione alla procedura.  
 

Esdebitazione

Novità sono previste anche per la procedura di esdebitazione. 
Nel dettaglio, la procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale deve prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura. 
Per insolvenze ritenute “minori” dovranno essere previste forme di esdebitazione di diritto, fatta salva la possibilità per i creditori di proporre opposizione dinanzi al tribunale.
Dovrà, infine, essere prevista anche per le società l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.
 

Insolvenza dei gruppi di imprese 

La riforma introduce la disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese.  
Il Governo dovrà innanzitutto prevedere una definizione di “gruppo di imprese”. 
Dovrà, poi, individuare  specifici obblighi dichiarativi nonché prevedere il deposito del bilancio consolidato di gruppo a carico delle imprese appartenenti a un gruppo. 
Dovrà, quindi, essere prevista una gestione unitaria per le imprese in crisi o insolventi del gruppo permettendo la possibilità di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando comunque l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. 
 
 
 

News correlate