Fallimento

La chiusura del fallimento


La Legge Fallimentare dedica il capo VIII alle cause di chiusura del fallimento. Molteplici ed eterogenee sono le cause che possono condurre alla conclusione della procedura fallimentare.

Nel nostro articolo analizzeremo, nel dettaglio, il contenuto dell’articolo 118 della Legge Fallimentare rubricato “casi di chiusura” che disciplina, appunto, le fattispecie che possono condurre alla conclusione del fallimento.

La chiusura del fallimento ex articolo 118 L.F.

Lo abbiamo anticipato in premessa: le cause che possono condurre alla chiusura della procedura fallimentare sono eterogenee e molteplici. L’articolo 118 della Legge Fallimentare provvede a tipizzare le fattispecie di chiusura del fallimento.

La citata norma stabilisce che il fallimento si chiude:

  1. se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
  2. quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
  3. quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.

Il numero 4 dell’articolo 118 della Legge Fallimentare individua, poi, una fattispecie completamente opposta di chiusura del fallimento. La norma stabilisce, infatti, che la procedura fallimentare si conclude: quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.

Nel momento in cui si verifica uno degli eventi tipizzati dall’articolo 118 della Legge Fallimentare, il curatore – ove si tratti di procedura fallimentare aperta nei confronti di una società – ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

L’ultimo comma dell’articolo 118 della Legge Fallimentare, inoltre, precisa che la chiusura del fallimento della società “nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale”.

Ancora, l’articolo 118 della Legge Fallimentare precisa che la chiusura della procedura di fallimento nel caso in cui sia stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo “non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato”.

Il decreto di chiusura del fallimento

L’articolo 119 della Legge Fallimentare individua il contenuto e gli effetti del decreto che dichiara la chiusura del fallimento. Secondo quanto disposto dal citato articolo, la chiusura della procedura fallimentare “è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17”.

Il comma 2 dell’articolo 119 della Legge Fallimentare stabilisce, poi, che qualora la chiusura del fallimento sia decretata prima dell'approvazione del programma di liquidazione, “il tribunale decide dopo aver sentito il comitato dei creditori e il fallito”.

Contro il decreto che dichiara la chiusura del fallimento oppure contro il decreto che ne respinge la richiesta è ammesso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 119 L.F..reclamo a norma dell'art. 26. Contro il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'art. 17 per ogni altro interessato”.

E' importante sottolineare che il decreto di chiusura del fallimento diviene efficace – ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 L.F. – quando “è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato”.

Gli effetti della chiusura del fallimento sono tipizzati dall’articolo 120 L.F. che prevede che con il decreto “cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.”

Ancora, non possono essere proseguite le azioni esperite dal curatore “per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite” e, nello stesso tempo, “I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti”.


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