Fallimento

Fallimento personale ed esdebitazione imprenditore


Il fallimento personale del consumatore o dell’imprenditore è un tema molto caro al nostro Legislatore. Un tema, tra l’altro, sempre più attuale a causa dell’imperante crisi economica che costringe sempre più privati ed imprese ad indebitarsi e a fallire.

Ed è proprio dalla forte attenzione del Legislatore verso il fallimento personale del consumatore e dell’imprenditore che è derivato l’importante istituto dell’esdebitazione, vera e propria “ancora di salvataggio” per i privati e le aziende in crisi.

Nel nostro articolo esamineremo, nello specifico, il fallimento personale ed esdebitazione dell’imprenditore.

Fallimento personale: che cos’è l’esdebitazione

L’esdebitazione è un istituto giuridico che consente a coloro che vengano a trovarsi in condizioni economiche di grave indebitamento di “liberarsi” dai propri debiti.

Possono avvalersi della procedura di esdebitazione sia gli imprenditori soggetti al fallimento sia i consumatori ovvero i privati cittadini che non svolgono alcuna attività d’impresa. I citati soggetti, per poter accedere alla procedura di esdebitazione, dovranno versare in una situazione debitoria talmente grave da non consentirgli di onorare i debiti contratti nei confronti dei creditori.

Il fallimento personale e l’ esdebitazione dell’imprenditore

La procedura di esdebitazione consente all’imprenditore dichiarato fallito di potersi liberare di quei debiti contratti con quei creditori che non abbiano trovato soddisfazione dopo la chiusura del fallimento.

La ratio dell’istituto dell’esdebitazione è chiara ovvero aiutare gli imprenditori falliti ad avviare una nuova attività d’impresa senza doversi accollare tutti i debiti residui derivanti dal fallimento ormai concluso. L’esdebitazione, infatti, azzera tutte le posizioni debitorie fallimentari.

I soggetti che possono accedere alla procedura dell’esdebitazione sono gli imprenditori individuali e i soci illimitatamente responsabili di una società dichiarata fallita.

Le condizioni per accedere alla procedura di esdebitazione

Per potersi liberare dai propri debiti derivanti dal fallimento, l’imprenditore deve aver soddisfatto alcuni requisiti oggettivi: "a) la procedura fallimentare deve essere stata dichiarata chiusa per effetto della ripartizione dell’attivo risultante dal fallimento attraverso un piano di riparto (si tratta di una condizione che può dirsi soddisfatta anche quando la chiusura del fallimento è stata determinata dal mancato deposito di domande di ammissione al passivo da parte dei creditori oppure in ragione del pagamento totale dei crediti) b) i creditori concorsuali devono inoltre essere stati, almeno in parte, soddisfatti dal momento che, in caso contrario la richiesta di esdebitazione non potrebbe essere proposta;"

La Legge Fallimentare prevede alcuni essenziali requisiti da rispettare per poter accedere alla procedura dell’ esdebitazione. In particolare, come stabilisce l’articolo 142 della Legge Fallimentare, potrà usufruire di detta procedura l’imprenditore che: 

  1. abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
  4. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  5. non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  6. non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

Il Tribunale, una volta accertata la sussistenza dei citati requisiti, può concedere l’esdebitazione con il decreto di chiusura del fallimento o, in alternativa, su ricorso del debitore. Nel decreto il Tribunale dichiara inesigibili i debiti che non siano stati soddisfatti integralmente durante il fallimento. In questo modo, tali debiti vengono estinti.

Peculiari sono gli effetti della concessione dell’esdebitazione. In seguito al provvedimento del Tribunale, i creditori non potranno richiedere il pagamento né dei debiti né degli interessi. In particolare, essi non potranno più chiedere al debitore il pagamento dei debiti residui di cui erano titolari i creditori ammessi allo stato passivo che il fallito non è stato in grado di soddisfare integralmente. Non potranno altresì richiedere il pagamento dei debiti anteriori alla procedura di fallimento di cui erano titolari quei creditori che non hanno presentato nei termini la domanda di ammissione al passivo. In tal caso, è bene precisare che l’esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Infine, giova sottolineare che non tutti i debiti possono rientrare nell’esdebitazione. L’articolo 142 della Legge Fallimentare esclude dalla procedura “a) i debiti relativi agli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; c) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale; d) le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;"


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