Fallimento

Fallimento per estensione


Fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili 

Il fallimento in estensione può essere definito quale fallimento dei soci illimitatamente responsabili di una società ricompresa in una delle tipologie indicate dalla legge e si esplica quale conseguenza diretta del fallimento di questa ultima
In questo approfondimento vedremo nello specifico la disciplina applicabile ai soci illimitatamente responsabili, agli ex soci e ai soci occulti di una società dichiarata fallita. 
 

Automatismo del fallimento 

Come anticipato, il fallimento della società con soci illimitatamente responsabili ha come conseguenza automatica il fallimento anche di questi ultimi. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 147 L.F., infatti, la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolamentati nei capi III, IV, e VI del titolo V del libro V del c.c., (s.n.c., s.a.s, s.a.p.a.) produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili
Pertanto, il fallimento per estensione colpirà tutti i soci della s.n.c., in quanto soci illimitatamente responsabili, gli accomandatari della s.a.s., gli accomandanti della s.a.s nei casi in cui diventino soci illimitatamente responsabili e i soli accomandatari della s.a.p.a.
La norma in oggetto fa riferimento solo ad alcune tipologie di società: rimangono, quindi, escluse dall’ambito di applicazione della disciplina citata, le società a responsabilità limitata e le società per azioni.
Questo tipo di fallimento ha carattere eccezionale: come noto, infatti il fallimento può essere pronunciato solo nei confronti di un imprenditore commerciale che si trovi in stato di insolvenza ed abbia determinati valori dell’attivo patrimoniale, di ricavi, e di debiti stabiliti dall’art. 1 L.F.  
Invero, nel caso in questione si prescinde da questi criteri poiché il socio illimitatamente responsabile in caso di fallimento della società, fallirà nonostante non sia un imprenditore commerciale sopra soglia, e indipendentemente dal fatto che si trovi in stato di insolvenza.
Ricapitolando, la disciplina di cui all’art. 147, 1 comma L.F. si applicherà in presenza dei seguenti requisiti: 
  1. Dichiarazione di fallimento della società;
  2. La società deve avere la forma di s.n.c., s.a.p.a. e s.a.s.;
  3. I soci devono essere illimitatamente responsabili.
Nel fallimento per estensione si avranno tante procedure di fallimento quante sono la società e i soci illimitatamente responsabili.
Tuttavia, è bene precisare che i creditori della società sono considerati creditori anche dei singoli soci, invero i creditori dei singoli soci potranno insinuarsi al passivo solo del singolo socio ma non in quello della società o degli altri soci di cui non sono creditori.
Tutto ciò è desumibile dall’art. 148 L.F. il quale stabilisce che nei casi previsti dall’art. 147 L.F., il Tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
 

Fallimento dell’ex socio 

Vediamo ora l’ipotesi in cui un socio illimitatamente responsabili cessi di essere tale, ad esempio diventando socio limitatamente responsabile: fallirà comunque per estensione? 
In questo caso il rischio di fallimento per estensione è limitato temporalmente. 
E’ stabilito, infatti, che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. 
La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Deve quindi trattarsi di inadempimento di obbligazioni pregresse rispetto al venir meno dello status di socio illimitatamente responsabile. 
In ogni caso, il Tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’art. 15.
In mancanza della suddetta convocazione, la dichiarazione di fallimento della società non potrà produrre effetti nei confronti dei soci non convocati. 
E’ stato stabilito, anche recentemente con sent. n. 17765/2016 dalla Corte di Cassazione che: “la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società.”
 

Il socio occulto 

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. 
Potrebbe verificarsi, infatti, il caso in cui uno o più soci hanno nascosto la loro qualifica.
Una volta accertato il rapporto societario, anche in questo caso, quindi vigerà il principio dell’automatica dichiarazione di fallimento del socio occulto.
Allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.
Il socio occulto dichiarato fallito, tuttavia, non potrà contestare i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società. 
E’ quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sent. 7769/2017 la quale ha affermato che: “il processo per estensione del socio illimitatamente responsabile la cui esistenza (o la cui assunzione di responsabilità illimitata) sia venuta alla luce dopo la dichiarazione di fallimento della società, ai sensi dell’art. 147, comma 4 L. Fall., ha ad oggetto esclusivamente i presupposti per la dichiarazione di fallimento del socio, senza alcuna possibilità di riaprire la discussione sui presupposti per la dichiarazione di fallimento della società”.
 

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