Fallimento

Fallimento


Il fallimento

Il fallimento è una delle procedure concorsuali disposte dall’autorità giudiziaria di merito. E’ un processo di natura esecutiva, di carattere speciale perché si attua solo nei confronti degli imprenditori e delle società commerciali, in presenza di particolari condizioni previste dalla legge.

La disciplina in generale

E’ il r.d. 16 marzo 1942 n.67 a prevedere il fallimento e le altre procedure concorsuali; il decreto è stato modificato dal D. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, a sua volta modificato dal D. lgs. 12 settembre 2007 n. 169.

Lo scopo

Il fallimento ha un duplice scopo:

  • Liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente;

  • Suddividere tra i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum, quanto ricavato dalla liquidazione. Vi possono tuttavia essere cause legittime di prelazione.

Lo stato d’insolvenza

Il fallimento viene dichiarato quando c’è lo stato d’insolvenza. Esso si ha quando l’imprenditore si mostra inadempiente, oppure nel caso in cui venga attestata l’incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni nei confronti dei creditori; ciò può accadere anche quando i bilanci sono in attivo.

I requisiti del fallimento, ai sensi dell’art. della Legge Fallimentare

Sono soggetti al fallimento, ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare, tutti gli imprenditori, che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.


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