Fallimento

Prescrizione crediti tributari: qual è il giudice competente in costanza di fallimento?


Giurisdizione in merito a controversie tributarie 

Quali sono i limiti della giurisdizione tributaria? 
Come noto, in relazione ai rapporti tributari tra ente impositore e soggetto contribuente la giurisdizione appartiene in via esclusiva al giudice tributario. 
Sulla base di quanto disposto dall’art. 2 del d.lgs. 546/1992, infatti, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Tuttavia, la questione cambia quando questa precisa categoria di crediti si interseca con la procedura concorsuale del fallimento. 
Vediamo nell’approfondimento odierno il limite tra la giurisdizione del tribunale fallimentare e quella del giudice tributario.
 

Prescrizione: competenza del giudice tributario? 

Ci si è chiesto se, ove in sede di ammissione al passivo il curatore eccepisca la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la competenza a giudicare in merito spetti al giudice fallimentare o al giudice tributario. 
Al fine di rispondere al quesito sopra esposto è opportuno richiamare la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, nello specifico la n. 14648 del 13 giugno 2017 con la quale è stato stabilito che:  “Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella di pagamento, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione e, poiché trattasi di questione riguardante l’"an" ed il "quantum" del tributo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario. Ne consegue che il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso.” 
La Corte, ha basato la sua decisione sulla pronuncia delle Sezioni Unite 19/11/2007, n. 23832 e nella successiva pronuncia del 3/5/2016, n. 23832, nelle quali si stabilisce che “l'attribuzione alle commissioni tributarie  della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.”
Pertanto, si stabilisce che in presenza di un fatto estintivo dell’obbligazione di carattere tributario il giudice fallimentare non può statuire in materia e la giurisdizione spetta inevitabilmente al giudice tributario
 

Il caso discusso

La vicenda in esame trae origine dal ricorso presentato dall’Ente della Riscossione della Sicilia avverso una sentenza del Tribunale di Palermo che, respingendo una eccezione di difetto di giurisdizione, aveva invece rilevato l’intervenuta prescrizione quinquennale di diversi crediti tributari vantati dall’agente della riscossione verso il fallimento del soggetto contribuente e della società da questo costituita escludendo quindi tali crediti dagli stati passivi. 
 
 
 
 

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