Fallimento

Come recuperare un credito vantato nei confronti del fallimento


Il creditore del fallimento 

Nel momento in cui viene dichiarato il fallimento di una società sorge il problema, per i creditori di quest’ultima, in merito alle modalità di recupero del credito dagli stessi vantato. 
Unico modo per sperare di recuperare quanto spettante, è insinuarsi nello stato passivo del fallimento. 
Qualsiasi creditore può richiedere l’ammissione allo stato passivo, qualunque sia la tipologia e l’ammontare del credito, così da poter concorrere, insieme agli altri creditori insinuati, al soddisfacimento del proprio credito. 
 

Come insinuarsi al passivo

La domanda di insinuazione al passivo si propone con ricorso che deve necessariamente essere trasmesso in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento. 
Non è assolutamente necessaria l’assistenza di un avvocato: è stabilito, infatti, che ciascun creditore possa procedere autonomamente alla presentazione della domanda, sottoscrivendo personalmente il ricorso.
In relazione alla forma, l’art. 93, comma 2, L.F. dispone che il ricorso “è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni”. 
Ciò significa, in sostanza, che le domande di ammissione al passivo potranno essere predisposte secondo due diverse, ed alternative, modalità digitali:
  1. in forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale;
  2. in forma di copia informatica di documento analogico: in questo caso il ricorrente potrà redigere la domanda su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale, e trasformarla in riproduzione digitale mediante scansione del documento, per poi spedirla via PEC al curatore.  
 

Contenuto della domanda 

Il terzo comma dell’art. 93 L.F. indica alcuni elementi che devono essere necessariamente presenti, a pena di inammissibilità, nel contenuto del ricorso.
La domanda, infatti, deve contenere: 
  • l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore. I dati inerenti alla procedura sono contenuti nell’avviso ricevuto dal Curatore ai sensi dell’art 92 L.F. o, nel caso di mancata ricezione della predetta comunicazione, possono essere richiesti nella cancelleria del Tribunale competente;
  • la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo (inserendo nel caso anche la richiesta degli interessi) ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  • la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale: nel caso di omessa indicazione, il credito verrà ammesso come chirografario
  • l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inviate tute le comunicazioni relative alla procedura.
Devono, inoltre, essere allegati alla domanda ed inoltrati via p.e.c., tutti i documenti comprovanti il diritto vantato, ad esempio buste paga, ddt, fatture ecc. 
 

Entro quale termine deve essere presentata la domanda? Domande tempestive, tardive ed ultra tardive 

È previsto un temine entro il quale la domanda deve essere presentata.
Nello specifico, l’art. 93 L.F. stabilisce che la domanda deve essere presentata entro 30 giorni prima rispetto all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo
Nonostante questo termine, a volte può succedere che il creditore non presenti tempestivamente l’istanza di insinuazione, vuoi perché non sia venuto a conoscenza della procedura fallimentare, vuoi perché la domanda presentata è stata dichiarata inammissibile.
In questo caso si parlerà di domande tardive.
La legge, specificatamente all’art. 101 L.F., stabilisce che “le domande presentate oltre 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo e, comunque, non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono valide anche se tardive.
Cosa cambia rispetto alle domande presentate nei termini?
  • I creditori chirografari ammessi tardivamente, ex art. 112 L.F., concorreranno soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, e concorreranno anche alle ripartizioni anteriori solamente se riusciranno a provare che il ritardo con cui hanno presentato le domande di ammissione è dipeso da causa a loro non imputabile. 
  • I creditori privilegiati ammessi tardivamente concorreranno anche alle ripartizioni precedenti la loro ammissione al passivo. 
Il Giudice fisserà una udienza apposita per l’esame delle domande. 
Le domande presentate oltre al termine previsto per le domande tardive verranno considerate ultra-tardive, ossia proposte dalla scadenza del dodicesimo mese successivo al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e fino all’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo fallimentare.  
L’ammissibilità di queste domande verrà valutata caso per caso e, sicuramente, sarà condizionata alla dimostrazione della non imputabilità del ritardo.
E’ bene ricordare, però, che la Suprema Corte di Cassazione con sent. 23975/2015 ha affermato che “non può bastare una giustificazione che non comprenda tutto il ritardo: l’ignoranza dell’apertura del fallimento viene meno col ricevimento dell’avviso tardivo, pertanto l’ulteriore ritardo dovrà trovare fondamento in altre considerazioni.” 
 

Contestazione dello stato passivo

Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, secondo quanto stabilito dall’art. 98 L.F., è possibile proporre:
  • opposizione: con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti sui beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. Si propone nei confronti del curatore.
  • impugnazione: con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L’impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. 
  • revocazione: il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione dell'opposizione o dell'impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.  La revocazione può essere proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. 

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