Concordato Preventivo

Risoluzione concordato preventivo


La risoluzione del concordato preventivo è disciplinata dall’articolo 186 della Legge Fallimentare. La citata norma provvede a delineare le motivazioni che possono essere alla base della risoluzione del concordato preventivo così come i termini entro cui proporre il ricorso.

In particolare, l’articolo 186 della Legge Fallimentare stabilisce che: “Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.”

L’articolo 186 della Legge Fallimentare precisa, poi, che: “Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale”.

Delineata la norma di riferimento, nei paragrafi che seguono approfondiremo l’istituto della risoluzione del concordato preventivo.

Risoluzione del concordato preventivo: l’inadempimento

La risoluzione del concordato preventivo rappresenta un aspetto patologico dell’esecuzione del concordato. Infatti, nel momento in cui si verificano determinate circostanze, la liquidazione viene interrotta e vengono annullati tutti gli effetti modificativi dei rapporti giuridici che siano stati posti in essere dopo l’omologazione del concordato.

La lettera della Legge, poi, è chiara: non ogni inadempimento può essere causa della risoluzione del concordato ma soltanto “l’inadempimento importante” e che abbia un certo peso nell’economia della realizzazione del concordato preventivo.

In linea di massima, l’inadempimento che può condurre alla risoluzione del concordato preventivo comprende quelle situazioni e quelle condotte che vanno a pregiudicare l’attuazione del piano concordatario sia ostacolando, ad esempio, il raggiungimento dei risultati tipici dell’accordo sia pregiudicando le modalità esecutive del piano concordatario stesso.

E, la risoluzione del concordato preventivo ben potrà essere chiesta nel caso in cui, ad esempio, il debitore non provveda ad adempiere a tutti gli obblighi assunti nella proposta concordataria ed approvati espressamente dai creditori.

E’, dunque, causa di risoluzione del concordato preventivo l’inadempimento di precisi obblighi che siano derivati proprio dall’accordo tra il debitore e i creditori.

La risoluzione del concordato preventivo con cessione di beni

La risoluzione del concordato preventivo solleva problemi di non scarsa importanza specialmente nella fattispecie del concordato con cessione dei beni. In tal caso, l’unico adempimento che viene richiesto al debitore è quello di mettere a disposizione dei creditori i propri beni.

Nella fattispecie che stiamo esaminando, la valutazione dell’inadempimento andrà effettuata non soltanto guardando alla effettiva messa a disposizione dei beni ma anche all’intero programma concordatario. In tal senso, allora, ben potrà essere richiesta la risoluzione del concordato preventivo anche nel caso in cui il debitore abbia interamente messo a disposizione dei creditori i propri beni ma questi ultimi non siano stati integralmente soddisfatti. Si dovrà, allora, guardare all’intero programma concordatario che dovrà effettivamente prevedere anche specifici tempi e percentuali di soddisfazione dei creditori.

Del resto, essendo il concordato preventivo con cessione di beni un istituto giuridico del tutto atipico, il debitore è tenuto ad esplicitare nel piano concordatario i reali risultati che vuole raggiungere con il concordato come il soddisfacimento dei propri creditori. La conseguenza di tutto ciò è chiara: il mancato raggiungimento della percentuale di soddisfacimento dei creditori potrà condurre, senza dubbio, alla risoluzione del concordato preventivo. Tutto ciò a meno che la differenza per i creditori non sia così minima da determinare un inadempimento di scarsa importanza.

Risoluzione del concordato preventivo: la natura del provvedimento conclusivo

Il provvedimento che conclude e “chiude” il procedimento di risoluzione del concordato preventivo ha forme diverse a seconda del rigetto o dell’accoglimento del ricorso.

Nel caso in cui venga accolta la domanda, il provvedimento conclusivo rivestirà la forma di sentenza provvisoriamente esecutiva. Nel caso di rigetto della domanda, invece, il provvedimento conclusivo avrà forma di decreto. Il provvedimento di accoglimento della domanda di risoluzione del concordato preventivo determina solo il venir meno degli effetti derivanti dall’omologazione.

Infine, esaminiamo alcuni aspetti procedurali del procedimento di risoluzione del concordato preventivo. Tale procedimento seguirà dunque le forme del rito camerale. Oggetto del giudizio di risoluzione è solo e soltanto l’accertamento della sussistenza dell’adempimento – di oneri e patti derivanti dalla proposta omologata - da parte del debitore.


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