Concordato Preventivo

Concordato preventivo e fase successiva a omologazione


L’articolo 160 della Legge Fallimentare individua la fattispecie del concordato preventivo, un istituto giuridico di fondamentale importanza per gli imprenditori perché finalizzato ad evitare la dichiarazione di fallimento.

E’ proprio questa la funzione del concordato preventivo: attraverso l’accordo concordatario, infatti, l’imprenditore si impegna a soddisfare – anche in maniera parziale – le pretese e le ragioni creditorie.

Regolato dalla Legge Fallimentare, il concordato preventivo è un istituto che ha subito una serie di modifiche importanti che hanno dato nuova luce e nuova linfa a questo strumento giuridico puntando l’accento sulla sua principale funzione ovvero quella di favorire il risanamento e la prosecuzione dell'attività di impresa. L’iter procedurale che conduce alla omologazione della proposta concordataria, è lungo e complesso. Nel nostro articolo esamineremo parte della procedura e ci soffermeremo, in particolare, su quanto disposto dall’articolo 185 della Legge Fallimentare che disciplina la fase immediatamente successiva all’omologa della proposta concordataria.

La procedura che conduce al concordato preventivo

Una volta presentata la domanda di concordato nel rispetto dei principi e dei criteri sanciti dall’articolo 160 della Legge Fallimentare, il Tribunale è chiamato ad esaminare la domanda stessa.

Ricordiamo che, per procedere all’omologa del concordato, è necessaria l’adunanza dei creditori e il raggiungimento delle rispettive maggioranze. Il Tribunale, in questa fase, ha il compito di verificare alcuni presupposti come, ad esempio, che la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa sia dettagliata e precisa nonché che la relazione del professionista sia adeguatamente motivata. Questo perché il Tribunale deve garantire la formazione di un consenso consapevole ed informato dei creditori che sono chiamati ad esprimere un parere sulla proposta concordataria.

Una volta verificata la sussistenza di tutti i presupposti, il Tribunale dichiara aperta la procedura di concordato con decreto motivato, nomina il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale. Nello stesso decreto, il Tribunale nomina i creditori entro 30 giorni dalla data del provvedimento, fissando la data dell'udienza e stabilisce un termine, non superiore a quindici giorni per depositare in cancelleria una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura. Qualora non venisse ottemperato il deposito della somma di denaro, si procederà alla revoca del concordato.

In seguito all’ammissione del concordato preventivo, il commissario ha una serie di compiti da effettuare come, ad esempio, procedere all’inventario dei beni e predisporre la relazione delle cause di dissesto depositandola almeno dieci giorni prima dell'udienza di adunanza dei creditori.

Successivamente, il Giudice dichiara aperta la fase della votazione necessaria per verificare il raggiungimento delle maggioranze previste dalla Legge. In questa fase, se non vengono raggiunte le maggioranze, il Tribunale fissa un udienza ex art. 162 comma 2 L.F.

Se, invece, la maggioranza viene raggiunta, il Tribunale fissa l'udienza per la comparizione delle parti e del commissario che, entro dieci giorni, è chiamato a depositare parere motivato. Decise le eventuali opposizioni proposte, il Tribunale decreta l'omologazione. Il decreto di omologa è pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F.. ed è provvisoriamente esecutivo

Concordato preventivo: la fase successiva all’omologa ex art. 185 L.F.

E’ interessante esaminare il contenuto dell’articolo 185 della Legge Fallimentare che prevede alcune particolari ipotesi che possono verificarsi dopo l’omologa del concordato.

Innanzitutto, ricordiamo che, dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale è chiamato a sorvegliarne l’adempimento e a riferire al Giudice fatti dai quali possa derivare un pregiudizio per i creditori. Nello stesso tempo, il debitore deve compiere qualsivoglia atto necessario ad eseguire la proposta di concordato approvata ed omologata.

Il successivo comma 3 dell’articolo 185 L.F. stabilisce, inoltre, che: “Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti”.

Inoltre, come stabilisce l’articolo 185 L.F.: “Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti”.

L’ultimo comma dell’articolo 185 L.F. prevede una importante ipotesi di revoca dell’organo amministrativo, qualora l’impresa sia una società. Il Tribunale, infatti, sentiti il debitore ed il commissario giudiziale in Camera di Consiglio, può revocare l’organo amministrativo e “nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti”.


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