Concordato Preventivo

Impresa in crisi? Se serve tempo per predisporre un piano di risanamento entra in gioco il concordato in bianco


Concordato "in bianco" 

Con L. 134/2012 è stata introdotta nella procedura di concordato preventivo la possibilità per il debitore di presentare la domanda di concordato “in bianco” o “con riserva”.
Cosa significa concordato in bianco?
Nello specifico, l’impresa in crisi può predisporre un piano da sottoporre ai creditori e mantenere nello stesso tempo la continuità aziendale. Tutto ciò, ovviamente, sotto il controllo del Tribunale. 
Vediamolo nel dettaglio.  
 

Le fasi della procedura 

Il concordato in bianco è previsto dall’art. 161 comma 6 L.F. il quale stabilisce che l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal Giudice. 
E’, quindi, possibile distinguere due fasi nella procedura del concordato in bianco: 
  1. deposito di una domanda con cui l’imprenditore esterna la volontà di accedere alla procedura di concordato preventivo oppure di voler concludere un accordo di ristrutturazione di debiti;
  2. deposito della proposta concordataria e del relativo piano o di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 
Attraverso il concordato in bianco, pertanto, si permette all’imprenditore in crisi di depositare un ricorso, tuttavia privo di reale contenuto, al solo fine di ottenere un termine entro il quale depositare la concreta domanda di concordato o l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Questa procedura, quindi, permette di usufruire di tutte le garanzie previste per il concordato preventivo ossia, fino alla pronuncia del provvedimento omologativo, i creditori non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, senza però aver depositato ancora tutta la documentazione necessaria da allegare al ricorso. 
L’imprenditore, nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito della domanda e il decreto di ammissione, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, invero, è necessaria l’autorizzazione del Tribunale in presenza del requisito di urgenza e dell’acquisizione del parere del commissario giudiziale nel caso in cui sia nominato.  
Una volta presentato il ricorso, il Tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.
Tali obblighi devono essere assolti dal debitore con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. 
Il debitore, con periodicità mensile, deve depositare una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. 
 

Il termine per il deposito del piano 

Abbiamo parlato precedentemente di un termine, che viene indicato dal Tribunale entro il quale l’imprenditore deve depositare la proposta di concordato
Detto termine deve necessariamente essere compreso tra i 60 e i 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni
Quando, invero, è pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine è obbligatoriamente quello breve di sessanta giorni eventualmente prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
La finalità è quella di permettere all’imprenditore che si trova in uno stato di crisi, che vuole ristrutturare il proprio debito e quindi non fallire, di poter disporre di un congruo margine di tempo per poter redigere o un piano di ristrutturazione o il piano di concordato. 
 

Scadenza del termine 

Alla scadenza del termine senza che il debitore abbia presentato un piano o nel caso in cui il citato piano sia stato dichiarato inammissibile dal Tribunale, si applicherà quanto stabilito dall’art. 162 L.F. ossia il Giudice sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiarerà inammissibile la proposta di concordato e, su istanza del creditore o richiesta del P.M. in presenza dei requisiti necessari, dichiarerà il fallimento.
La domanda è dichiarata, altresì, inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda di concordato in bianco alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. 
 
 

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