Concordato Preventivo

Domanda di concordato con riserva: preventiva deliberazione ex art. 152 L.F.?


Delibera al momento della presentazione della proposta di concordato? 

Come noto, l’art. art. 161 l.f., ammette la possibilità di presentare una domanda di concordato preventivo con riserva, ossia viene data la possibilità al debitore di depositare la proposta, il piano e la documentazione necessaria in un secondo momento, entro un termine fissato dal Giudice.  
A questo punto sorge spontaneo un interrogativo: anche nella fase “prenotativa” deve essere  depositato il verbale redatto dal notaio e l’iscrizione nel registro delle imprese, relativo alla deliberazione riguardante la decisione di presentare domanda di concordato?
 

La proposta di concordato ex art. 152 L.F.

Prima di risolvere il quesito testè citato, vediamo nello specifico cosa è previsto dall’art. 152 L.F.
Sulla base di quanto previsto dalla citata norma, la proposta di concordato per la società fallita deve essere sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
E’ stabilito, inoltre, che la proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
  • nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
  • nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori
In ogni caso, la decisione o la deliberazione suddetta deve risultare dal verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 c.c. 
 

Il caso discusso 

Come anticipato, ci si è chiesto se sia necessario, anche per la proposta di concordato in bianco, il deposito della delibera degli amministratori ex art. 152 L.F. accompagnata con verbale registrato del notaio.
Questo quesito è sorto dal presupposto che la domanda di concordato con riserva, per legge, non contiene le condizioni del concordato né una proposta di concordato. 
Il caso discusso prende le mosse da una società a responsabilità limitata che ha presentato una domanda di concordato preventivo con riserva, senza aver però assunto la decisione con delibera. 
La domanda presentata veniva così dichiarata inammissibile con conseguente fallimento della società. 
Quest’ultima proponeva ricorso avverso la sentenza di fallimento. 
In risposta al quesito proposto è intervenuta una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 20725 del 04/09/2017 ha statuito che: “Se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall'art. 152 legge fallimentare devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.”
Non occorre, quindi, la previa deliberazione degli amministratori della società ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva. 
Tale formalità, infatti, è richiesta solamente nel momento della successiva presentazione della proposta del piano e della documentazione. 
 
 

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