Concordato Preventivo

Amministrazione dei beni durante il concordato


Effetti dell’ammissione al concordato preventivo

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 167, 1 comma L.F., durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale
Si può parlare, quindi, di una sorta di “spossessamento attenuato” del debitore ammesso al concordato preventivo, poiché quest’ultimo conserva l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni.
Questa previsione rappresenta la più manifesta differenza rispetto al fallimento, nel quale l’imprenditore oltre a perdere la legittimazione rispetto ai rapporti processuali pendenti, subisce lo spossessamento totale del suo patrimonio
E’ bene precisare che solo a seguito della riforma intervenuta con il d.lgs n. 5/2006 l’esercizio dell’impresa da parte del debitore non è più soggetto alla direzione del giudice delegato.  
 

Atti di straordinaria amministrazione

Come anticipato, pertanto, la citata previsione limita i poteri gestori dell’imprenditore ai soli atti di ordinaria amministrazione.
Per quanto riguarda, invero, il compimento di atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, nello specifico per i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni è richiesta l’autorizzazione scritta da parte del Giudice delegato. 
Al fine di distinguere l’ordinaria amministrazione dalla straordinaria amministrazione nell’attività di impresa, è possibile fare riferimento alla sentenza n. 25952/2011 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “Nell'attività di impresa, l'ordinaria amministrazione non si distingue dalla straordinaria amministrazione per la natura conservativa dell'atto, in quanto l'esercizio imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi, e non meramente conservativi, sicché la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni. Pertanto, sono atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa.”
 

Mancanza di autorizzazione

Nella realtà, purtroppo, capita che atti di straordinaria amministrazione vengano compiuti senza la necessaria autorizzazione
In questo caso ci si è chiesto se l’atto compiuto dall’imprenditore sia in ogni caso valido ed efficace.  
L’art. 167 L.F. stabilisce espressamente che gli atti compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato
Ciò vuol dire che l’atto rimane comunque valido e solo i creditori anteriori al concordato potranno agire per farne dichiarare l’inefficacia.
In alcuni casi detta autorizzazione potrebbe non essere necessaria, ad esempio nell’ipotesi in cui il Tribunale, al momento della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura concordataria o anche successivamente stabilisca un limite di valore al di sotto del quale non sia dovuta. 
 

Decorso degli effetti

Come stabilito dall’art. 168 L.F., gli effetti della disciplina testé citata decorrono dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e non più, come invero previsto prima della riforma intervenuta con l. 134/2012, dalla presentazione del ricorso. 
 

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