Concordato Fallimentare

Il concordato fallimentare: la proposta


Il concordato fallimentare è un’autonoma procedura concorsuale che svolge una importante funzione: grazie ad un accordo concluso dal fallito (oppure da un terzo) e dai creditori, infatti, è possibile chiudere la procedura fallimentare. Ovviamente, l’accordo che conduce al concordato fallimentare dovrà rispettare una serie di condizioni e presupposti stabiliti dalla Legge.

La proposta di concordato: chi può presentarla?

Il Legislatore ha, negli anni, sottoposto l’istituto del concordato fallimentare ad una serie di interventi riformatori. Attualmente, il quadro normativo prevede che la proposta di concordato fallimentare può essere presentata da un terzo, da uno o più creditori. Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione della proposta di concordato fallimentare, essa può essere stilata e presentata anche prima del decreto con cui viene reso esecutivo lo stato passivo. Tutto ciò, a patto che le notizie disponibili e i dati contabili rendano possibile al curatore la predisposizione di un elenco provvisorio di tutti i creditori dell’imprenditore fallito. Il citato elenco, infatti, deve essere sottoposto all’approvazione del Giudice delegato.

Concordato fallimentare: il contenuto della proposta ex articolo 124 L.F.

Stabilisce il comma 2 dell’articolo 124 della Legge Fallimentare che la proposta di concordato “può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito”.

La proposta di concordato fallimentare può anche prevedere, come stabilisce l’articolo 124 della Legge Fallimentare, che: “che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente (6), purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale.

Un importante limite è contenuto proprio nell’articolo 124 della Legge Fallimentare che precisa: “Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.” Infine, stabilisce l’ultimo comma dell’articolo 124 della Legge Fallimentare che: “la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato”. La proposta di concordato fallimentare così stilata, deve essere presentata a Giudice delegato che, una volta valutatane la ritualità, deve acquisire il parere del comitato dei creditori e del curatore. Successivamente, il Giudice Delegato ordina la comunicazione della proposta di concordato fallimentare ai creditori fissando, altresì, un termine entro il quale i creditori stessi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso.

Concordato fallimentare: la votazione della proposta

L’articolo 128 della Legge Fallimentare disciplina la fase della votazione della proposta di concordato fallimentare. In particolare, la citata norma stabilisce che: “Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi". 

Nel caso in cui sussistano più proposte di concordato fallimentare, stabilisce l’articolo 128 che: “Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima”. 

Nel caso in cui la proposta di concordato fallimentare sia approvata dai creditori, il Giudice delegato ordina che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti. In particolare, il proponente dovrà richiedere l’omologazione del concordato. Se non vengono proposte opposizioni, il Tribunale – verificato l’esito della votazione e la regolarità dell’intera procedura – procede alla omologazione del concordato con decreto motivato.


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