Concordato Fallimentare

Concordato fallimentare: la proposta e la procedura


Il concordato fallimentare è una delle modalità di chiusura e conclusione della procedura fallimentare. Il concordato fallimentare è molto diverso dal concordato preventivo poichè non è un’autonoma procedura concorsuale e perché si sostanzia in un accordo stipulato tra il fallito (oppure un terzo) ed i creditori nel quale vengono individuate specifiche condizioni.

Concordato fallimentare: chi sono i soggetti che possono presentare la proposta?

La proposta di concordato fallimentare, in particolare, può essere presentata da uno o più creditori oppure da un terzo. La proposta può essere presentata anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo, a condizione che i dati contabili e le notizie disponibili diano al curatore la possibilità di stilare un elenco provvisorio dei creditori del fallito. Tale elenco provvisorio dovrà poi essere sottoposto al Giudice delegato che dovrà approvarlo.

Concordato fallimentare: il contenuto della proposta

Ai sensi dell’articolo 124 della Legge Fallimentare, la proposta di concordato può prevedere: “a) la suddivisione dei creditori in classi (5), secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito”.

La proposta di concordato fallimentare può anche prevedere che i creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente "purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale”.

Resta fermo, ovviamente, che “il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”. L’ultimo comma dell’articolo 124 della Legge Fallimentare prevede infine che: “la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato”.

Concordato fallimentare: la procedura

La proposta di concordato redatta ai sensi dell’articolo 124 della Legge Fallimentare deve essere poi presentata al Giudice delegato. Costui, una volta valutata la ritualità e la regolarità della proposta, è chiamato ad acquisire il parere del curatore e del comitato dei curatori. All’uopo, ordina la comunicazione della proposta di concordato fallimentare ai creditori e fissa un termine entro il quale essi potranno far pervenire le dichiarazioni di dissenso ex articolo 125 L.F.

L’approvazione della proposta di concordato

L’articolo 128 della Legge Fallimentare stabilisce che: “Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi”. Una volta che sia decorso il termine per le votazioni, il curatore redige una relazione sul loro esito e la presenta al Giudice Delegato.

Quest’ultimo – se la proposta di concordato fallimentare è stata approvata – dispone che essa sia immediatamente comunicata (con posta elettronica certificata) al proponente che dovrà poi richiedere l’omologazione del concordato.

Nella stessa comunicazione, il Giudice Delegato fissa anche un termine per la proposizione di eventuali opposizioni.

Se, spirato il termine, non sia stata proposta alcuna opposizione, il Tribunale – dopo aver verificato la regolarità della procedura e l’esito della votazione – procede ad omologare la proposta di concordato emettendo un decreto motivato. Tale provvedimento non è soggetto a gravame ed è pubblicato ai sensi dell’articolo 17 della Legge Fallimentare.

Una volta scaduti i termini per presentare le opposizioni oppure una volta che siano esaurite tutte le impugnazioni, la proposta diviene efficace ed il concordato diventa obbligatorio per i creditori anteriori all’apertura del fallimento. Resta ovviamente ferma la possibilità per questa categoria di soggetti di agire per l’intero credito contro i fideiussori del fallito, contro i coobbligati e contro gli obbligati in via di regresso.

La risoluzione del concordato fallimentare omologato

Ai sensi dell’articolo 137 della Legge Fallimentare, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato “se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato”. La sentenza che risolve il concordato – provvisoriamente esecutiva - riapre la procedura fallimentare.


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