Bancarotta

Fattispecie delittuosa della bancarotta


La bancarotta è una fattispecie delittuosa prevista dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16.03. 1942). Gli articoli di riferimento sono il 216 e il 217 della legge fallimentare che provvedono a individuare il contenuto delle due fattispecie delittuose ovvero il reato di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice.

Bancarotta: la definizione della reato

Il reato di bancarotta si configura tutte quelle volte in cui una società oppure un imprenditore dichiarati falliti con sentenza pongano in atto una serie di azioni e di comportamenti volti ad impedire ai creditori di soddisfare i loro interessi “aggredendo” il patrimonio personale o sociale.

Non è possibile fornire una definizione unica e di “bancarotta” poiché le diverse fattispecie delittuose (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta “arricchite” da ulteriori sfumature e da ulteriori ipotesi di reato) previste dalla Legge Fallimentare si distinguono tra loro in base alle differenti condotte e al diverso stato psicologico con cui l’azione viene posta in essere.

Sostanzialmente, è possibile affermare che tra le diverse fattispecie vi sia un elemento costitutivo comune ovvero la dichiarazione giudiziale di fallimento della società o dell’imprenditore commerciale che pongono in essere le condotte che integrano il reato.

Nei paragrafi che seguono ci occuperemo di individuare le diverse fattispecie delittuose di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta.

La bancarotta fraudolenta

Nella bancarotta fraudolenta, l’imprenditore o la società commettono, di fatto, una frode diretta ad aggravare il proprio stato di insolvenza. Il tutto a loro vantaggio e a svantaggio degli interessi dei creditori.

Il reato, come prima precisato, è definito dall’articolo 217 della Legge Fallimentare che individua nelle seguenti condotte quelle suscettibili di integrare il reato di bancarotta fraudolenta. In particolare, commette il citato reato l’imprenditore che: 

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.”

Il reato di bancarotta fraudolenta include, al suo interno, altre tre differenti fattispecie delittuose: la bancarotta per distrazione, preferenziale e documentale.

La bancarotta per distrazione

La fattispecie delittuosa si configura quando l’amministratore della società oppure l’imprenditore pone in essere una serie di comportamenti volti a sottrarre, nascondere, distruggere risorse finanziarie e beni dal proprio patrimonio, al solo scopo di privare “i creditori di qualsiasi forma di garanzia patrimoniale su cui soddisfarsi” (Cassazione Penale, Sez. V, n. 18981 del 6.05.2016).

La bancarotta fraudolenta preferenziale

La fattispecie delittuosa si configura tutte quelle volte in cui la società o l’imprenditore dichiarati falliti pagano solo alcuni dei creditori a danno degli altri, violando in questo modo il principio della pars condicio creditorum, principio di grande importanza da cui discende il diritto di ogni creditore di soddisfare le proprie pretese sul “patrimonio del fallito in condizioni paritarie” (Cassazione penale, Sez. V, n. 35365 del 23.08.2016)

La bancarotta fraudolenta documentale

La fattispecie delittuosa si configura tutte quelle volte in cui l’imprenditore falsifica, distrugge o sottrae i libri contabili per procurarsi un ingiusto profitto danneggiando, contemporaneamente, gli interessi dei suoi creditori.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale trova la propria ratio nella circostanza secondo cui ogni imprenditore commerciale è tenuto a conservare, a compilare e a tenere i libri e le scritture contabili.

La bancarotta semplice

La fattispecie delittuosa si configura ogni volta che il soggetto fallito si comporta in maniera tale da arrecare un danno ai suoi creditori. La citata condotta è molto ben riassunta dal contenuto dell’articolo 216 della Legge Fallimentare che individua nelle seguenti condotte quelle suscettibili di integrare il reato di bancarotta semplice. In particolare, commette il citato reato l’imprenditore che:

  1. ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  2. ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  3. ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
  4. ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
  5. non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

E non solo, commette il reato di bancarotta semplice anche l’imprenditore fallito che “durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta”.


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