Amministrazione Straordinaria

Amministrazione straordinaria grandi imprese: presupposti e procedura


Una delle procedure concorsuali più importanti previste dal nostro ordinamento giuridico è l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese che versino in stato di insolvenza. L’amministrazione straordinaria è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 26/1979, conv. in L. 95/1979: tale normativa è stata completamente rivista e riscritta dal D.Lgs. 8-7-1999, n. 270 che è stato poi modificato dal D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014 in abrogazione della L. 95/1979.

La funzione dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

L’amministrazione straordinaria delle grandi impese in stato di insolvenza è una procedura concorsuale che si propone di realizzare obiettivi nobili e fondamentali per la tutela dell’economia generale del nostro Paese. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, infatti, è nata per soddisfare sia le pretese creditorie di un’impresa che venga a trovarsi in una condizione di crisi economica sia per recuperare e garantire la prosecuzione della produttività dell’impresa. I citati obiettivi vengono realizzati mediante la riattivazione, la prosecuzione oppure la riconversione delle attività imprenditoriali: il tutto anche con la finalità di mantenere stabili i livelli occupazionali nell’impresa stessa.

I presupposti soggettivi e oggetti dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

La procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza si applica alle imprese commerciali – sia gestite in forma di società di persone che di capitali – alle quali è possibile applicare la disciplina contenuta nella Legge Fallimentare ex art. 2, D.Lgs. 270/1999.

In particolare, sono assoggettabili all’amministrazione straordinaria le imprese che, ex articolo 2 D.Lgs. 270/1999: “a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio”.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: la procedura

La procedura concorsuale trova il proprio impulso nel ricorso che può essere presentato dall’imprenditore stesso, da uno o più creditori dell’impresa, d’ufficio o da parte del Pubblico Ministero. Il ricorso, in particolare, deve essere presentato e depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha la sede principale. Il Tribunale, una volta ricevuto il ricorso, si pronuncia con sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’impresa. Nella stessa sentenza, poi, il Tribunale nomina anche uno oppure – nei casi di maggiore complessità – tre commissari giudiziali. La nomina dei commissari giudiziali è effettuata dietro indicazione del Ministero competente oppure, in caso di inerzia, su iniziativa dello stesso Tribunale. Nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, poi, il Tribunale nomina il Giudice delegato, ordina all’imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci e, infine, fissa una data per l’udienza di verifica dello stato passivo.

L’amministrazione straordinaria del grandi imprese in stato di insolvenza: il ruolo del commissario giudiziale

Il commissario giudiziale, una volta nominato, redige – nel termine di 30 giorni – una relazione nella quale specifica le cause del dissesto dell’impresa ed indica l’eventuale sussistenza di condizioni per il recupero aziendale. Il commissario giudiziale presenta la relazione al Tribunale che, dopo aver sentito il parere del Ministero competente, può dichiarare con decreto l’apertura dell’amministrazione straordinaria. In caso contrario e qualora ritenga che non sussistano prospettive per il recupero dell’impresa, il Tribunale dichiara- sempre con decreto – il fallimento.

Contro il citato decreto emesso dal Tribunale è possibile proporre reclamo alla Corte d’Appello, da chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: i meccanismi per il “recupero” dell’azienda

La procedura dell’amministrazione straordinaria può essere attuata seguendo diverse metodologie che analizzeremo di seguito:

  • la procedura può essere attuata tramite un programma di cessione dei complessi aziendali della durata massima di un anno e con con finalità;
  • la procedura può essere realizzata tramite un programma di ristrutturazione aziendale – della durata massima di due anni – che abbia finalità conservative e rinnovative;
  • in particolare – come previsto dal D.L. 134/2008, conv. in L. 166/2008 - per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l’amministrazione straordinaria può essere attuata anche tramite la cessione dei complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa che abbia una durata non superiore ad un anno.

Durante il periodo di realizzazione dei citati programmi, la continuazione dell’attività di impresa viene sempre svolta sotto la vigilanza di uno o tre commissari straordinari nominati dal Ministero dello sviluppo economico.


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