La vendita senza incanto dovrebbe essere il modo ordinario di vendita forzata di un immobile poiché è ritenuta più vicina alla libera trattativa e permette di realizzare il prezzo migliore.
Il cancelliere dà pubblico avviso dell'ordine di vendita nelle forme di cui all'articolo 490 c.p.c.; tale avviso deve contenere l'indicazione del debitore, degli estremi previsti per l'individuazione dell'immobile ipotecato e del valore dell'immobile, con avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale.
Chiunque, tranne il debitore, può fare offerte per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente o a mezzo di procuratore legale anche per persona da nominare.
L'offerente deve presentare presso la cancelleria una dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e del modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.
L'offerta non può essere revocata prima che siano decorsi 20 giorni, salvo che l'offerente non fissi un termine più lungo.
L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato e/o se l'offerente non presta cauzione pari ad almeno un decimo del prezzo da lui proposto.
Il giudice dell'esecuzione entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile, come sopra determinato, è sufficiente il dissenso di un solo creditore intervenuto a farla respingere e far luogo all'incanto.
Se l'offerta supera il limite sopra indicato il giudice, se ritiene che non vi è seria probabilità di una migliore vendita all'incanto, può dar luogo alla vendita.
Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta.
Se la gara non può aver luogo perché non vi è adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare la vendita all'incanto.
Dando luogo alla vendita, il giudice dell'esecuzione dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, che decorre dalla comunicazione del decreto, entro il quale l'aggiudicatario deve effettuare il versamento; quando il versamento è avvenuto, pronuncia il decreto mediante il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato.
Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito secondo le norme del decreto stesso, il giudice dell'esecuzione dichiara con apposito decreto la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone la vendita all'incanto.
Se il prezzo ricavato, unitamente alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente vendita, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
Il prezzo di aggiudicazione è assoggettato ad imposta (art. 44 d.p.r. 131/1986). |