La vendita di beni immobili nella liquidazione fallimentare è disciplinata dal codice di procedura civile salvo le regole speciali previste dall'art.108 l.f..
La vendita degli immobili, nel caso del fallimento, deve farsi con incanto, ma il giudice delegato, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, se la ritiene più vantaggiosa.
Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo davanti al giudice medesimo, salvo la facoltà di delegare il Tribunale del luogo dove è situato il bene.
È sempre necessaria la richiesta del curatore perché il giudice non ha il potere di disporre la vendita d'ufficio.
Per quanto riguarda le modalità di partecipazione alla vendita, la gara per le offerte in aumento dopo l'aggiudicazione provvisoria nella vendita con incanto, l'aggiudicazione definitiva dell'immobile acquistato nella vendita con incanto si richiama quanto espressamente esposto nella procedura di vendita all'incanto di immobile pignorato.
Il giudice delegato, dopo l'esito negativo del primo incanto, può ricorrere all'amministrazione giudiziaria, oppure può procedere alla vendita senza incanto, oppure, ancora, ordinare una nuova vendita con incanto.
È esclusa la possibilità della richiesta di assegnazione da parte dei creditori perché i creditori fallimentari non hanno poteri d'impulso come nella procedura ordinaria.
Se un creditore fallimentare, però, intende acquistare l'immobile posto in vendita forzata può partecipare all'incanto o presentare offerte nella vendita senza incanto o durante l'eventuale amministrazione giudiziaria.
Il trasferimento della proprietà dell'immobile acquistato all'incanto avviene con decreto di trasferimento del giudice delegato.
Il giudice del fallimento può sospendere con ordinanza la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.
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