Il concordato fallimentare è l'accordo tra il fallito ed i creditori, in virtù del quale il fallito offre di pagare, oltre l'intero ammontare dei crediti privilegiati, una determinata percentuale dei crediti chirografari, mentre i creditori dal canto loro rinunciano a quella parte del loro credito che rimarrà insoddisfatta.
Il Tribunale se tutti i requisiti sono rispettati, emana una sentenza di omologazione del concordato in cui stabilisce direttamente le modalità per il pagamento delle somme dovute o rimette l'incarico al giudice delegato.
Se nella sentenza di omologazione è stabilita la cessione di beni immobili, questa dovrà essere effettuata secondo le modalità nella stessa stabilite. Il Tribunale indicherà, pertanto, se la vendita immobiliare dovrà essere effettuata a trattativa privata o con la procedura della vendita senza incanto oppure per mezzo di quella con incanto, tenendo conto che non si tratta di una vendita forzata perché è intervenuto l'accordo tra creditori e debitore.
Le norme applicabili in questo caso sono quelle della vendita con incanto di immobile pignorato, gara per offerte in aumento dopo l'aggiudicazione provvisoria nella vendita con incanto, aggiudicazione definitiva dell'immobile acquistato nella vendita all'incanto, oppure quelle che regolano la gara se nella sentenza di omologazione è prevista la vendita senza incanto.
Nella vendita con incanto, in caso di esito negativo della vendita, non sarà ammessa l'amministrazione giudiziaria o l'assegnazione ai creditori; vi è solo la possibilità di un nuovo incanto, oppure se previsto nella sentenza di omologazione di vendita senza incanto.
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