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Vendita all'incanto con esecuzione esattoriale

La vendita all'incanto nell'esecuzione esattoriale La procedura per la vendita forzata di un immobile nell'esecuzione esattoriale differisce in molti aspetti dalla procedura ordinaria. La vendita dei beni pignorati si effettua per pubblico incanto, a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Chi intende partecipare all'incanto presenta la relativa domanda nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione, depositando nei termini indicati dall'avviso di vendita la cauzione e l'importo delle spese. La cauzione è fissata nel 10% del prezzo base. Nella vendita si seguono le modalità fissate dal codice di procedura civile. Il termine per il pagamento del saldo del prezzo è stabilito in tre giorni dall'aggiudicazione. La cauzione da prestare per partecipare agli incanti successivi al primo sarà sempre il 10% del prezzo base. L'esattore nel termine di dieci giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio delle imposte dell'esito. Se il terzo incanto non è autorizzato oppure ha esito negativo l'immobile è devoluto di diritto allo Stato.

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