Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare e l’acquisto della prima casa


L’azione revocatoria fallimentare è quello strumento giuridico al quale il Legislatore ha affidato una funzione molto importante: essa, infatti, è finalizzata a ricostituire il patrimonio del fallito. Tale azione priva degli effetti giuridici quegli atti che siano stati posti in essere dal fallito nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, in palese violazione del principio della par condicio creditorum.

Come si potrà facilmente intuire, l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare può rappresentare un concreto ed attuale rischio per quel soggetto che voglia acquistare un bene (mobile o immobile) da un imprenditore che versi in una situazione economica e finanziaria difficile oppure da un imprenditore che sia stato dichiarato fallito. Particolari problemi pratici sussistono nel momento in cui viene utilmente esperita l’azione revocatoria fallimentare: gli effetti di tale azione possono avere gravi ripercussioni su chi ha acquistato la prima casa da un imprenditore fallito. In conseguenza dell’azione revocatoria fallimentare, infatti, l’acquirente potrebbe essere costretto a restituire l’immobile acquistato al curatore fallimentare. In questo caso, poi, l’acquirente potrebbe avere grandi difficoltà a farsi rimborsare dall’imprenditore fallito il prezzo pagato per l’acquisto della prima casa. Per fortuna, il Legislatore ha previsto una importante tutela nei confronti del soggetto che acquista dall’imprenditore fallito un immobile che utilizzerà come prima casa: tale vendita, infatti, non potrà essere assoggettata all’azione revocatoria fallimentare.

Revocatoria fallimentare e prima casa: gli atti sottratti all’azione

Come appena precisato, non tutti gli atti posti in essere dall’imprenditore fallito potranno essere assoggettati all’azione revocatoria fallimentare. L’articolo 67 della Legge Fallimentare elenca tutta una serie di atti non assoggettabili a tale azione. In particolare, non possono essere colpiti dall’azione revocatoria, le vendite ed i preliminari di vendita a giusto prezzo aventi ad oggetto beni immobili ad uso abitativo che l’acquirente utilizzerà come prima abitazione (sua oppure dei suoi parenti e affini entro il terzo grado). Parimenti, non sono assoggettabili ad azione revocatoria fallimentare, i preliminari di vendita e le vendite di immobili destinati a sede principale dell’impresa dell’acquirente. Ancora non sono assoggettabili ad azione revocatoria:

  • i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa “nei termini d’uso”;
  • le rimesse effettuate su conto corrente bancario che non comportino una riduzione consistente del patrimonio del fallito;
  •  gli atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore e posti in essere in esecuzione di un piano che sia stato dichiarato – da parte di un professionista - idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria;
  •  i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza purchè siano necessari per ottenere l’accesso alle procedure concorsuali;
  •  i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti del fallito.

Revocatoria fallimentare e prima casa: gli atti che possono essere "colpiti" dall’azione

Abbiamo appena analizzato gli atti che non sono assoggettabili a revocatoria fallimentare. Per completezza di trattazione, ricordiamo gli atti che possono essere assoggettati a tale azione. La Legge Fallimentare effettua una importante differenziazione tra gli atti a titolo oneroso, gli atti a titolo gratuito, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito. Per gli atti a titolo gratuito (come remissioni, rinunzie, adempimenti di debiti altrui…) la revoca è “ope legis”. Per gli atti a titolo oneroso, la Legge distingue tra quattro categorie di atti compiuti nell’anno o nei sei mesi prima della dichiarazione di fallimento. Per tali atti potrà essere utilmente esperita la revocatoria fallimentare, a meno che la controparte non provi di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.

La revocatoria fallimentare: il soggetto legittimato a proporla

Ricordiamo, infine, che il soggetto legittimato ad esperire l’azione revocatoria fallimentare è il curatore fallimentare che dovrà proporla dinanzi al Tribunale che ha dichiarato il fallimento dell’imprenditore. Tale azione dovrà essere esperita entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e non oltre cinque anni dal compimento dell’atto di disposizione stesso.

Gli effetti dell’azione revocatoria fallimentare

L’azione revocatoria fallimentare determina l’inefficacia degli atti di disposizione, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere dal fallito nell’anno oppure nei sei mesi antecedenti al fallimento. Tutto ciò salvo che la controparte provi di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito. Per effetto dell’azione revocatoria fallimentare, il terzo dovrà restituire al fallito il bene acquistato. Il terzo, inoltre, verrà ammesso al passivo fallimentare per ottenere la realizzazione dell’eventuale credito.


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