Revocatoria Fallimentare

La revocatoria fallimentare: soggetti legittimati e atti coinvolti


La revocatoria fallimentare rende inefficaci gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie che il fallito ha posto in essere nel corso dell'anno o nei sei mesi antecedenti il fallimento. Tutto ciò salvo che l'altra parte provi di essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore fallito.

Un importante strumento a tutela dei creditori del fallito è la revocatoria fallimentare. Questo istituto giuridico svolge l'importante funzione di ricostituire il patrimonio del fallito privando di effetti gli atti posti in essere dallo stesso nel periodo antecedente all'emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Tali atti vengono privati di effetto dalla revocatoria fallimentare poichè compiuti dal fallito in netta violazione del principio della parcondicio creditorum. L'istituto della revocatoria fallimentare ha subito  numerose modifiche e riforme legislative. Nel corso dei suoi interventi, il Legislatore ha, via via, dimezzato il cosiddetto "periodo sospetto" ovvero il periodo in cui opera la revocatoria fallimentare. Ciò per salvaguardare i creditori del fallito, per evitare che la situazione economica e patrimoniale dell'impresa si aggravasse e per dare sostegno e garanzia ai creditori dell'imprenditore fallito.

La revocatoria fallimentare: soggetti legittimati ad esercitare l'azione

Il curatore fallimentare è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria. Tale azione va proposta dinanzi al Tribunale che ha dichiarato il fallimento. Essa va esercitata entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e non oltre cinque anni dal compimento dell'atto che si intende revocare. Tali termini sono fissati - ai sensi dell'art. 69 bis Legge Fallimentare - a pena di decadenza. L'azione revocatoria, esercitata nei termini legali dal curatore, rende inefficaci gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie che il fallito ha posto in essere nel corso dell'anno o nei sei mesi antecedenti il fallimento. Tutto ciò salvo che l'altra parte provi di essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore fallito. L'art. 70 della Legge Fallimentare, così come novellato dal Legislatore, prevede inoltre che, se l'azione revocatoria concerne pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, oppure tramite p"rocedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'art. 1 della l. n. 1966/1939", essa deve essere esercitata e produce effetti nei confronti del soggetto destinatario della prestazione. Quando l'azione revocatoria viene esercitata, il terzo deve restituire tutto quello che aveva ricevuto dal debitore. Il terzo, inoltre, viene ammesso al passivo fallimentare perchè possa soddisfare l'eventuale credito. Può accadere che l'azione revocatoria abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive che siano derivate da rapporti di conto corrente bancario o da rapporti continuativi o reiterati. In questo caso particolare, l'art. 70 comma 3 della Legge Fallimentare, stabilisce che il terzo è obbligato a restituire “una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso”. Resta, comunque, salvo il diritto del convenuto di insinuarsi nel passivo fallimentare per ottenere il soddisfacimento del suo credito che abbia un importo corrispondente a quanto restituito a seguito di azione revocatoria.

L'azione revocatoria fallimentare: quali sono gli atti revocabili?

Come abbiamo innanzi sottolineato, l'azione revocatoria mira a rendere inefficaci quesgli atti posti in essere dal fallito nel periodo antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento. La Legge Fallimentare applica una diversa disciplina ed un diverso regime giuridico a seconda della natura degli atti posti in essere dal fallito. Si distingue, infatti, a seconda che la revocatoria riguardi atti a titolo gratuito, atti a titolo oneroso, i pagamenti oppure i pagamenti e le garanzie ex art. 67 Legge Fallimentare.

  1. Atti a titolo gratuito (art. 64 L.F.). Le rinunzie, le remissioni, gli adempimenti di debiti altrui sono alcune tipologie di atti che rientrano in questa categoria. In particolare, questi atti devono essere valutati prendendo inconsiderazione la concreta causa che ha condotto le parti a stipulare il negozio giuridico. Non si terrà dunque conto della forma giuridica del negozio. Rientrano nella categoria di atti assoggettabili a revocatoria fallimentare quelli che il fallito ha compiuto nei due anni anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento. Sono esclusi i regali d'uso, gli atti compiuti a scopo di pubblica utilità, gli atti  compiuti in adempimento di un dovere morale quando la liberalità è proporzionata al patrimonio del soggetto che ha donato. Nei casi previsti dall'art. 64 L.F., la revocatoria è ope legis.
  2. Pagamenti di crediti (art. 65 L.F.). Tali crediti sono privati di efficacia se eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, se scadenti nel giorno della dichiarazione di fallimento oppure dopo. In entrambi i casi, tali atti sono privati dei loro effetti e l'azione promossa dal creditore per farne dichiarare l'efficacia, non è assoggettabile a prescrizione.
  3. Atti a titolo oneroso. Per questa categoria di atti, l'art. 67 comma 1 L.F., distingue ben quattro categorie che hanno tutte un minimo comune denominatore: gli atti devono essere stati compiuti dal debitore nell'anno o nei sei mesi anteriori al fallimento. Per tali atti può essere esperita l'azione revocatoria a meno che l'altra parte non riesca a provare di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito. Quali sono questi atti? Innanzitutto quelli in cui le prestazioni eseguite o assunte dal fallito eccedono di oltre un quarto ciò che a lui è stato promesso o dato. Ancora, abbiamo quegli atti che estinguono i debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro. Oppure "pegni, anticresi e ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti". Infine rientrano in questa categoria "pegni, anticresi e ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti".
  4. Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ed atti a titolo oneroso nonchè atti costitutivi di un diritto di prelazione su altri debiti: essi, a norma dell'art. 67 L.F., sono revocati quando il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore. Tali atti, per essere soggetti ad azione revocatoria, devono essere stati compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

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