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Pubblicitá |
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Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico deve essere affisso per 3 giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo esecutivo.
Il giudice dell'esecuzione pu� anche disporre che l'avviso sia inserito una o pi� volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicit� commerciale (art. 490 c.p.c.).
Fase iniziale della procedura per la vendita forzata dell'immobile pignorato
La presentazione dell'istanza di vendita � l'atto che d� inizio alla fase liquidativa del processo di esecuzione.
Decorsi 10 giorni dal pignoramento il creditore pignorato (o uno di quelli intervenuti) pu� presentare un'istanza per chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Dell'istanza di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere inserendo un avviso nell'albo del Tribunale del luogo dove si trovano gli immobili almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per decidere sull'istanza di vendita.
Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto un'udienza tra le parti per decidere sull'istanza di vendita; il decreto che fissa l'udienza � comunicato alla parte con biglietto di cancelleria.
Se le parti convenute dal giudice non raggiungono un accordo, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, salvo che non ritenga opportuno che si svolga col sistema dell'incanto. |
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