Pignoramenti

Se la dichiarazione del terzo è inficiata da errore


Obbligo del terzo

Nel caso in cui il creditore ritenga che il suo debitore vanti un credito nei confronti di un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio, al fine di recuperare quanto allo stesso spettante, può notificare atto di pignoramento presso terzi al debitore ed al terzo
In questo caso, sorgerà un obbligo in capo a quest’ultimo che dovrà comunicare quali crediti il debitore esecutato vanta nei suoi confronti.
Molto spesso il soggetto terzo pignorato è il datore di lavoro o la banca
 

Il procedimento

Il terzo, una volta ricevuto l’atto di pignoramento dovrà specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Potrà effettuare la suddetta dichiarazione a mezzo raccomandata inviandola al creditore procedente o potrà trasmetterla a quest’ultimo a mezzo di posta elettronica certificata.
Il soggetto terzo, quindi, non dovrà comparire fisicamente all’udienza, ad eccezione del caso in cui non abbia inviato al creditore pignorante la raccomandata o la p.e.c. 
Nella dichiarazione dovrà, altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato
Solamente nel caso in cui non vi sia nulla da pignorare, il terzo renderà una dichiarazione a contenuto negativo.

Dichiarazione inficiata da errore

Purtroppo, a volte, capita che la dichiarazione del terzo sia errata, vuoi per un errore di trascrizione o semplicemente per un errore di calcolo.
In un caso come quello appena enunciato, quali strumenti sono dati al terzo per ovviare al proprio errore?
Recentemente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con sent. n.13143 del 25.05.2017 la quale ha affermato che: “In tema di pignoramento presso terzi, ove la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sia inficiata da errore di fatto, il terzo può sempre revocarla e sostituirla con altra ritenuta corretta, ma solo se l'errore sia a lui non imputabile (o sia comunque scusabile) e a condizione che ciò avvenga entro l'udienza al cui esito il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere. Pertanto, qualora lo stesso giudice abbia, ciononostante, emesso ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. sulla base della prima dichiarazione, il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso la stessa ordinanza per farne valere l'illegittimità, derivante dalla mancata considerazione degli effetti della revoca tempestivamente effettuata dal terzo stesso.”
Ciò significa che il terzo pignorato che si sia accorto dell’errore contenuto nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. potrà revocarla ove l’errore stesso sia incolpevole, ma ciò sino al momento in cui l’aspettativa del creditore non si sia consolidata, ossia fino all’udienza al cui esito il giudice dell’esecuzione emetterà l’ordinanza di assegnazione, mentre se l'errore  dovesse emergere dopo tale momento, potrà proporre opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.. avverso l'ordinanza di assegnazione.  
 

Cosa succede in caso di mancata dichiarazione del terzo?

Sulla base di quanto previsto dall’art. 548 c.p.c. se il terzo si rifiuta di rendere la dichiarazione, il credito pignorato o il bene di appartenenza del debitore, si considera non contestato, nei termini indicati dal creditore sempre che l’allegazione del creditore consenta l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo. 
In caso contrario il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvederà con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e il terzo.  
 

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