Pignoramenti

Come evitare l’esecuzione? E’ possibile richiedere la conversione del pignoramento


La conversione ex art 495 c.p.c.

Uno dei rimedi per evitare la vendita dei beni pignorati è rappresentato dalla conversione del pignoramento, disciplinata dall’art. 495 c.p.c.
Secondo quanto stabilito dalla citata norma, infatti, “Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione il debitore può richiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro.” 
 

Determinazione della somma da sostituire al pignoramento 

Nella determinazione della somma da sostituire ai beni pignorati il Giudice dell’Esecuzione, come confermato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 6086/2015, deve tener conto “oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495, comma 3, c.p.c.”.
Per essere ammessa l’istanza, è necessario che il debitore versi una somma di denaro non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato un assegno circolare non trasferibile pari ad 1/5 del debito complessivo, intestato alla procedura esecutiva.
La somma verrà versata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal Giudice.
 

Modalità di presentazione dell’istanza

Per la presentazione della richiesta di conversione non è necessario il patrocinio di un legale
La richiesta, pertanto, può essere presentata personalmente sia in cancelleria che in udienza, sia per iscritto che oralmente, in questo ultimo caso verrà annotata nel verbale d’udienza.  
Come detto, l’istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioè prima che sia pronunciata l’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita ad un professionista.
Condizione necessaria, a pena di inammissibilità dell'istanza, è la prova del versamento della somma in denaro sopraindicata.  
Il giudice, entro 30 gg dal deposito dell'istanza di conversione, fissa l’udienza in cui vengono sentite le parti, e determina la somma da sostituire al bene pignorato, programmando la rateizzazione del debito.
 

Rateizzazione del pagamento: da 18 a 36 mesi 

Il d.l.83/2015 convertito con Legge 132/2015 ha modificato all’art. 495 c.p.c. il 4 comma concedendo al debitore maggior tempo al fine di adempiere il proprio debito ed ha esteso la possibilità di rateizzazione anche ai pignoramenti di cose mobili. 
Il 4 comma, come sostituito, infatti, statuisce che “quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili e cose mobili, il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 36 mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.”  
Novità sono state previste rispetto al passato, infatti, quando era prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione di beni immobili e solo per 18 mesi
Il decreto citato ha disposto, inoltre, che il giudice debba provvedere, ogni 6 mesi, a versare al creditore pignorante o distribuendole tra i creditori  le somme pagate dal debitore.
È bene precisare che non sono previsti limiti oltre i quali la richiesta di rateizzazione non può essere fatta. 

Decadenza dal beneficio in caso di omesso versamento delle rate

Nel caso in cui il debitore ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche solo di una rata di quelle previste il debitore verrà dichiarato decaduto dal beneficio della conversione
In questo caso, le somme versate faranno parte dei beni pignorati con conseguente ripresa del procedimento esecutivo.
Il Giudice, su richiesta del creditore procedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, potrà disporre senza indugio la vendita dei beni pignorati. 
 

Divieto di reiterazione della richiesta di conversione

L’ultimo comma del citato articolo prevede che l’istanza di conversione possa essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. 
Stante il dettato normativo, ci si è chiesti se detta reiterazione sia vietata anche nel caso in cui la prima istanza sia stata dichiarata inammissibile per vizi formali. 
Recentemente, è intervenuta su di un caso analogo la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15362 del 21/06/2017 vietando la seconda istanza depositata.
Ha, infatti, affermato che “La ratio dell'istituto della domanda di conversione del pignoramento è quella di favorire il debitore che voglia evitare l'esecuzione, impedendo però che lo stesso attraverso istanze reiterate rallenti la procedura esecutiva attraverso il divieto di reiterazione dell'istanza medesima.” 
Secondo la Corte, lo scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell’istanza di conversione deve essere ravvisato:
  • da un lato nell'impedire che il debitore esecutato, attraverso istanze di conversione formulate all’ultima ora, rallenti il corso della procedura esecutiva
  • dall’altro nel richiamare l’attenzione del debitore sull’importanza della sua richiesta, ed indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potrà reiterarla. 
 

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