Esecuzioni

Esecuzione forzata


In questo articolo esamineremo i presupposti e le fasi procedurali in cui si articola l'esecuzione forzata.

L'esecuzione forzata è il procedimento esecutivo teso al soddisfacimento degli interessi dei creditori. La ratio dell'intera procedura è da ricercarsi nell'art. 2740 c.c. sche stabilisce che il debitore "risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri".

In particolare, esistono diverse forme di esecuzione forzata:

  • espropriazione mobiliare presso il debitore;
  • espropriazione mobiliare presso terzi;
  • espropriazione immobiliare;
  • espropriazione di beni indivisi;
  • espropriazione contro il terzo proprietario.

Esecuzione forzata, presupposti: il titolo esecutivo

L'esecuzione forzata, per essere utilmente attivata, necessita dell'esistenza di un valido titolo esecutivo. Quest'ultimo deve esistere nel momento in cui si attiva la procedura e non deve venir meno nel corso del suo svolgimento. Il titolo esecutivo è, di fatto, un documento probatorio poichè afferma l'esistenza di un diritto del creditore e lo prova. Ai sensi dell’art. 474 , comma 1 c.p.c. l’esecuzione forzata può essere attivata solo quando il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo avente ad oggetto "un diritto certo, liquido ed esigibile". In particolare, il diritto deve essere esistente e il credito deve essere liquido ovvero determinato o determinabile nel suo ammontare. Inoltre il credito deve essere esigibile ovvero non sottoposto a condizioni o termini di alcun titolo. Il legislatore specifica, poi, che cosa si intenda per titolo esecutivo ovvero “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” (comma 2, n.1, art. 474 c.p.c.). I titoli esecutivi stragiudiziali sono, invece, le scritture private autenticate, le cambiali oppure tutti gli altri titoli di credito cui la legge attribuisce tale efficacia (ad esempio gli assegni). Quando è in possesso di uno di questi titoli esecutivi, il creditore può attivare la procedura esecutiva forzata e può farlo solo dopo che il titolo è stato munito di formula esecutiva ovvero quando sia stato autenticato con la dicitura "Repubblica Italiana – In nome della legge” da un notaio o da un altro pubblico ufficiale.Dicitura, questa, che non è necessaria quando il titolo esecutivo sia costituito da assegni, scritture private o cambiali.

L'esecuzione forzata: il procedimento

Il procedimento di esecuzione forzata si articola in tre fasi:

  1. Il pignoramento: con cui i beni vengono sottratti alla disponibilità del debitore;
  2. La liquidazione dell'attivo che trasforma i beni pignorati in una somma di denaro;
  3. La distribuzione del ricavato tra i creditori;

Il pignoramento

E' la prima fase del procedimento di esecuzione forzata. Esso consiste in  “in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”. Con il pignoramento, dunque, i beni di proprietà del debitore vengono vincolati a favore del creditore procedente. Uno degli effetti peculiari del pignoramento è quello che gli atti di disposizione eventualmente compiuti dal debitore sono inopponibili al creditore procedente e agli altri creditori intervenuti nell'esecuzione.

La liquidazione dell'attivo

E' la fase più importante della procedura di esecuzione forzata. Essa, infatti, è volta alla conversione dei beni pignorati in una somma di denaro. Tutto ciò avviene, di norma, attraverso la vendita forzata. Quest'ultima può essere effettuata seguendo due distinte modalità:

  1. vendita senza incanto: viene realizzata per il tramite di un commissionario. Il giudice - dopo aver sentito uno stimatore - fissa il prezzo minimo di vendita e l'importo complessivo fino al raggiungimento del quale dovrà essere eseguita la vendita;
  2. vendita all'incanto: il giudice stabilisce il giorno, l'ora e il luogo della vendita oppure può stabilire che la vendita si perfezioni con la maggiore offerta (in questo caso non viene fissato un prezzo minimo);

La distribuzione del ricavato tra i creditori

Per distribuire il ricavato della vendita ai diversi creditori si tiene conto di alcuni criteri che stabiliscono quali creditori hanno diritto ad essere soddisfatti per primi. In particolare, le spese processuali hanno la priorità. Seguono i crediti assistiti da ipoteche e privilegi, i creditori chirografari intervenuti tempestivamente. L'eventuale residuo viene distribuito in maniera proporzionale tra i creditori chirografari tardivamente intervenuti. La formazione di questo piano di riparto può determinare controversie tra i creditori. In tal caso, il Giudice sospende il procedimento -  e se non sia competente a dirimere la controversia - rimette le parti dinanzi al Giudice competente. Qualora, invece, sia competente, esamina la controversia dando così luogo ad un vero e proprio procedimento di cognizione che va ad inserirsi in quello esecutivo.


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