Fallimento

Iniziativa per dichiarazione fallimento


Il fallimento è un istituto giuridico regolato, nel nostro ordinamento, dal r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare). Una normativa che, nel corso degli anni, ha subito numerose modifiche e riforme per adeguarne il contenuto al diritto vigente e, soprattutto, alla normativa comunitaria.

Nel nostro articolo ci occuperemo della presentazione dell’istanza di fallimento soffermandoci, in particolare, sui soggetti che possono attivare la procedura fallimentare.

L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento

L’articolo 6 della Legge Fallimentare individua i soggetti che possono presentare l’istanza per la dichiarazione di fallimento. La citata norma stabilisce che: “Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.”

Fallimento: l’iniziativa del Giudice prima della riforma

E’ bene precisare che, prima della riforma del 16 luglio 2006, l’articolo 6 della Legge Fallimentare prevedeva anche uno specifico potere di iniziativa del Giudice. Parallelamente, l’articolo 8 L.F. (poi abrogato dalla riforma del 2006) stabiliva un particolare compito in capo al Giudice civile che doveva riferire, al Tribunale competente per la dichiarazione del fallimento, l’eventuale accertamento compiuto sullo stato di insolvenza di un imprenditore parte in un giudizio civile.

Il Pubblico Ministero e l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento

Dopo la riforma, l’iniziativa d’ufficio per la dichiarazione di fallimento è demandata soltanto al Pubblico Ministero nei casi specificamente previsti dall’articolo 7 della Legge Fallimentare.

La citata norma, in particolare, prevede che il Pubblico Ministero possa presentare l’istanza per la dichiarazione di fallimento:“1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.”

Fallimento: l’istanza presentata dall’imprenditore in prima persona

Anche l’imprenditore in prima persona può presentare l’istanza per la dichiarazione di fallimento. Sul punto, l’articolo 14 della Legge Fallimentare, individua alcuni importanti adempimenti a carico dell’imprenditore.

In particolare, la citata norma stabilisce che l’imprenditore che voglia chiedere il proprio fallimento “deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”. E non solo: l’imprenditore deve anche depositare “uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto”.

E’ importante sottolineare anche il contenuto dell’articolo 10 della Legge Fallimentare che stabilisce che gli imprenditori (siano essi collettivi oppure individuali) che abbiano cessato l’esercizio dell’impresa “possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”.

La Legge di riforma ha poi aggiunto il secondo comma all’articolo 10 L.F. che prevede che: “In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma”.

Gli eredi dell’imprenditore e l’istanza di fallimento

E’ importante sottolineare che, ove sussistano tutte le condizioni previste dall’articolo 10 della Legge Fallimentare, al dichiarazione di fallimento può estendersi anche all’imprenditore defunto. E’ il caso dell’istanza presentata dall’erede disciplinata dall’articolo 11 della Legge Fallimentare. La norma, in particolare, prevede che: “L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).”.

In particolare, l’erede che presenta l’istanza di fallimento non è tenuto a depositare i bilanci, le scritture contabili obbligatorie e l’elenco dei creditori. Ovviamente, nel caso in cui intervenga una sentenza dichiarativa di fallimento, cesseranno di diritto – ex articolo 11 L.F. – "gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile”.


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