Curatore Fallimentare

Il curatore fallimentare e l'irragionevole durata del processo


Così ha deciso la Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la Sicilia, n. 3161 del 28 ottobre 2013.

Cos’era accaduto? Un soggetto dichiarato fallito aveva proposto il ricorso in base alla c.d. Legge Pinto (n. 89/01) ed aveva richiesto il riconoscimento del diritto all’equa riparazione a causa della non ragionevole durata della procedura fallimentare, a cui si era data apertura con la sentenza del Tribunale il 21 dicembre 1992, la quale si era conclusa solo nei 15 anni successivi.

La Corte d’Appello ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore del ricorrente, per il danno patrimoniale subito, una somma di 15.000.00 euro. Il giudizio doveva concludersi ragionevolmente in massimo 5 anni.

Il PM contabile aveva dunque convenuto in giudizio davanti alla Corte dei Conti il curatore fallimentare della procedura, contestando l’ipotesi di danno erariale indiretto, in connessione alla condanna, sancita dalla Corte d’Appello, a risarcire il danno per la non ragionevole durata della procedura fallimentare.

La Procura sosteneva che il ritardo fosse riconducibile alla violazioni dei doveri di diligenza nonché dei compiti di gestione e di impulso incombenti sulla curatela.

Il curatore fallimentare avrebbe dovuto svolgere un’attività semplice, formata da soli beni mobili e di poco valore.

Il curatore, avendo lasciato deperire tutti i beni, aveva infine cagionato un danno patrimoniale al fallimento, di cui era divenuto responsabile. Nel 2004 gli era stato poi rimosso l’incarico per assegnarlo ad altro curatore, avendo egli riportato condanna penale con interdizione dai pubblici uffici.

La Corte dei Conti ha ritenuto sussistente la responsabilità del convenuto: il curatore non aveva adempiuto con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Non si era, infatti, attivato per svolgere le più elementari attività previste dalla legge per la liquidazione dell’attivo, pagando, i creditori.

Risultava, dunque, “palese che il ritardo della procedura fallimentare è dipeso dal comportamento commissivo e omissivo gravemente colposo dell’odierno convenuto, il quale, avendo posto in essere una condotta in totale contrasto con i doveri d’ufficio, deve rispondere del danno subito dal Ministero della Giustizia”.

La Corte dei Conti ha pero riconosciuto la corresponsabilità a carico del Tribunale fallimentare e del Giudice delegato.

Tali organi avevano omesso di intraprendere iniziative idonee a porre rimedio alla procedura. Solamente nel 2004 era stata disposta dal Tribunale la revoca dell’incarico al curatore.

Il convenuto è stato condannato al pagamento di € 10.000,00.


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